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Il Regolamento


logo emasIl Regolamento (CE) n 761 del 2001 (pdf, 162 KB) introduce il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), che si propone l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.

L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a svolgere i seguenti compiti:

  • effettuare l'analisi ambientale iniziale con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione rispetto alle condizioni ambientali;
  • stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all'ambiente, definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;
  • elaborare il programma ambientale che contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;
  • attuare il sistema di gestione ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale;
  • effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere l'ambiente;
  • redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una breve descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione, degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame per la convalida da parte di un Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la Dichiarazione ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione può chiedere la registrazione, da parte dell'Organismo nazionale competente, per essere inserita in un apposito Elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo.

L'adesione ad EMAS produce una serie di vantaggi, tra cui:

  • Riorganizzazione interna e conseguente crescita dell'efficienza;
  • Riduzione dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di tecnologie più pulite;
  • Crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione delle conflittualità interne;
  • Creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e con quelli che rilasciano le autorizzazioni;
  • Riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente;
  • Maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali;
  • Riconciliazione con i cittadini che percepiscono l'impegno al miglioramento ambientale da parte dell'organizzazione;
  • Crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
  • Riequilibrio sul territorio tra necessità di sviluppo e difesa dell'ambiente;
  • Maggiori garanzie di successo nelle azioni che vengono intraprese in materia ambientale, a seguito di una più attenta valutazione;
  • Riduzione del carico burocratico ("corsie preferenziali") per le organizzazioni aderenti ad EMAS;
  • Maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese;
  • Incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta la valutazione.

La credibilità del sistema EMAS è dovuta a criteri di assoluto rigore da parte di tutti i soggetti che operano all'interno del sistema stesso.

In primo luogo le imprese e, più in generale, le organizzazioni che scelgono questa strada su base volontaria. Quindi i verificatori ambientali accreditati che devono interpretare il loro compito con rigore e professionalità. Inoltre gli Organismi di accreditamento dei verificatori ambientali e gli Organismi nazionali competenti che devono svolgere il ruolo affidato loro dallo Stato con assoluta competenza, indipendenza e imparzialità.

Questi presupposti hanno spinto, negli ultimi anni in Italia, le Autorità, soprattutto locali, a prestare particolare attenzione all'introduzione nella legislazione di specifici benefici per le imprese EMAS.

Le imprese sono state cosÌ orientate verso EMAS anche rispetto alla norma ISO 14001, la quale non comportando l'obbligo della Dichiarazione ambientale, di una sua convalida e di una registrazione ufficiale, da parte dell'Organismo nazionale competente, in un elenco pubblico, non garantisce lo stesso livello di trasparenza di EMAS.

Il Regolamento EMAS n. 761/2001, attualmente in vigore, è il risultato di una evoluzione che ha accentuato la sua capacità di favorire cambiamenti profondi nel comportamento delle imprese e delle organizzazioni in direzione di una attenzione alle problematiche ambientali che va al di là del semplice controllo dell'impatto da esse generato.

Il nuovo Regolamento infatti discende da una precedente versione del 1993 (Regolamento (CE) n. 1836/93) di portata più limitata, al quale sono state introdotte sostanziali modifiche migliorative che hanno consentito tra l'altro di:

  • Estendere il campo applicativo, inizialmente limitato ai soli siti produttivi industriali, in modo da poter trasferire i concetti e la cultura EMAS globalmente all'intero nostro modo di vivere, di lavorare, di viaggiare, di usare il tempo libero. Oggi è possibile registrare EMAS gli alberghi, i supermercati, gli ospedali, i servizi pubblici, le banche, le aziende di trasporto, le amministrazioni pubbliche, ecc;
  • Considerare lungo l'analisi ambientale iniziale, anche gli aspetti ambientali indiretti che derivano dalle attività svolte dalle organizzazioni interessate ad EMAS. Esse dovranno dunque preoccuparsi anche dell'impatto ambientale generato dall'uso e dallo smaltimento finale dei loro prodotti, di quello connesso alle attività svolte dai propri fornitori, di quello legato ai comportamenti dei propri clienti o, nel caso delle Autorità locali, di quello derivante dal comportamento dei cittadini e degli operatori economici presenti in una determinata area geografica;
  • Introdurre questioni inerenti la qualità ambientale del territorio. Il nuovo regolamento EMAS, infatti, soprattutto attraverso l'emanazione di apposite linee guida (Decisione della Commissione 2001/681/CE e Raccomandazione della Commissione 2001/680/CE), consente di considerare aree e distretti industriali, nonché introduce specifiche prescrizioni per le Autorità locali, in connessione con i compiti specifici di tali organizzazioni relativi alla gestione del territorio ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini che vi abitano.

Oggi EMAS si presenta come uno strumento formidabile ad ampio spettro per attuare concretamente i principi dello sviluppo sostenibile.




Procedure:


 

Organizzazioni registrate


Elenco organizzazioni registrate EMAS



I verificatori accreditati


Elenco Nazionale Verificatori Accreditati



Sito ufficiale:


Certificazioni Ambientali - EMAS