I progetti Clean Development Mechanism

Qual è il funzionamento del meccanismo di CDM?


Il meccanismo di Clean Development Mechanism (CDM) è uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto (art. 12) che permette alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione.

Lo scopo di questo meccanismo è duplice; da una parte permette ai paesi in via di sviluppo di disporre di tecnologie più pulite ed orientarsi sulla via dello sviluppo sostenibile; dall'altra permette l'abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente e quindi la riduzione del costo complessivo d'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto. Le emissioni evitate dalla realizzazione dei progetti generano crediti di emissioni o CERs (Certified Emission Reductions) che potranno essere utilizzati per l'osservanza degli impegni di riduzione assegnati. Il funzionamento di un progetto CDM è il seguente:

  • 1) Un'azienda privata od un soggetto pubblico realizza un progetto in un paese in via di sviluppo mirato alla limitazione delle emissioni di gas serra
  • 2) La differenza fra la quantità di gas serra emessa realmente e quella che sarebbe stata emessa senza la realizzazione del progetto (scenario di riferimento o baseline), è considerata emissione evitata ed accreditata sotto forma di CERs
  • 3) I crediti CERs possono poi essere venduti sul mercato e/o accumulati.

 

Un esempio


Una grande discarica ai margini di una città sudamericana rilascia in atmosfera notevoli quantità di metano dai processi di decomposizione. Un progetto di miglioramento prevede di recuperare tali gas e di sfruttarli in un impianto per la produzione di energia elettrica e la successiva commercializzazione. Le emissioni di metano evitate possono generare crediti di emissione sotto forma di CERs rivendibili sul mercato.

 

diagramma

Fig. 1 Esempio di schema di funzionamento di un progetto CDM

 

Quando è possibile avviare un progetto CDM?


Possono essere considerati progetti CDM le attività avviate dall'anno 2000 e, a differenza di quanto accade per i progetti di JI, i crediti generati dal progetto a partire da tale anno possono essere accumulati ed utilizzati affinché l'Italia rispetti gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas effetto serra nel primo periodo d'impegno (2008-2012).

Appare evidente che chi è in grado di realizzare in tempi brevi progetti CDM si trova avvantaggiato.    

 

Quali sono gli attori coinvolti in un progetto CDM?


COP/MOPl: a Conferenza delle Parti/Incontro delle Parti del Protocollo di Kyoto è la massima autorità e stabilisce le linee guida per i progetti CDM e JI. Comitato Esecutivo Internazionale per il CDM: il Comitato Esecutivo (CDM EB - Executive Board) è composto da 10 membri e supervisiona le attività dei progetti CDM, sotto l'autorità e seguendo le linee guida della COP/MOP. Ente Operativo Accreditato: un Ente Accreditato (DOE- Designated Operational Entity per i CDM è un'entità giuridica o organizzazione internazionale accreditata e designata dal Comitato Esecutivo in forma provvisoria, in attesa della conferma della COP/MOP. Un Ente Accreditato ha due funzioni principali:

  • Valida la proposta di un progetto CDM e ne richiede la registrazione;
  • Verifica la riduzione di emissioni di un progetto CDM, la certifica e richiede al Comitato Esecutivo (EB) il rilascio dei CERs.

 

Quali sono i requisiti essenziali di un progetto CDM (**)


Per i Paesi partecipanti:

  • a) l Paesi che partecipano ad un progetto CDM devono aver ratificato il Protocollo di Kyoto;
  • b) L'ammontare base assegnato di emissioni deve essere stato calcolato e registrato;
  • c) Il registro nazionale delle emissioni deve essere stato istituito;
  • d) L' inventario nazionale richiesto annualmente deve essere stato presentato;
  • e) Un sistema per la stima delle emissioni e dei bacini d'assorbimento deve essere stato stabilito;
  • f) La comunicazione di informazioni aggiuntive sull'ammontare base assegnato di emissioni deve essere stata effettuata;
  • g) Fornire approvazione scritta di partecipazione volontaria al progetto CDM.

Per il progetto:

  • Il Paese ospitante deve confermare che il progetto CDM contribuisce al proprio sviluppo sostenibile; inoltre deve essere prevista nel progetto un'analisi degli impatti ambientali e, se il paese ospite lo richiede, una valutazione di impatto ambientale delle attività progettuali; in funzione di ciò sono esclusi tutti i progetti che hanno un impatto socio-economico ed ambientale non-equilibrato;
  • Il progetto deve generare una riduzione delle emissioni di almeno uno dei gas regolati dal Protocollo di Kyoto (Anidride Carbonica CO2, Metano CH4, Protossido di Azoto N2O, Idrofluorocarburi HFC, Perfluorocarburi PFC, Esafluoruro di zolfo SF6);
  • La riduzione delle emissioni deve essere addizionale alla situazione che si avrebbe in assenza di tale progetto (scenario di riferimento- baseline), ovvero le emissioni reali dovute al progetto sono minori di quelle che si sarebbero avute in assenza del progetto stesso;
  • Deve essere possibile valutare quantitativamente le emissioni evitate attraverso misure, stime o altri metodi;
  • Non ci sono restrizioni per le categorie di progetto, salva l'esclusione dei progetti nucleari;
  • Il progetto non deve utilizzare fondi pubblici dell'assistenza allo sviluppo ufficiale (Official Development Assistance) e si deve poter affermare che il progetto, senza l'incentivo dei crediti, non sarebbe realizzabile.
  • Fornire approvazione scritta di partecipazione volontaria al progetto CDM.

(*) meccanismo CDM è regolato dagli Accordi di Marrakech, Decisione 17/CP.7 - Modalità e procedure per un CDM (**) lista completa dei requisiti si trova nell'Annesso, Sezione F, par. 31 della Decisione 17/CP.7.

 


Ultimo aggiornamento 26.09.2013