L’articolo 6 della Convenzione di Aarhus regola la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale. Qualsiasi persona, fisica o giuridica, qualsiasi associazione o organizzazione ha il diritto di partecipare alle decisioni relative a:

  • l’autorizzazione di attività che possono avere un impatto sull’ambiente (l’allegato 1 alla Convenzione elenca tali attività, ma nel testo della Convenzione vi è un più generico riferimento a “tutte le attività che possono avere effetti significativi sull’ambiente’”);
  • l’elaborazione di piani, programmi, regolamenti di attuazione e strumenti normativi in materia ambientale;
  • le decisioni sul rilascio deliberato di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’ambiente.

La Convenzione chiarisce che la partecipazione del pubblico deve avvenire nelle fasi iniziali del processo decisionale e deve prevedere tempi di svolgimento ‘ragionevoli’ (tempi troppo brevi non consentono un adeguato coinvolgimento del pubblico, tempi troppo lunghi disperdono energie e impegno).

Il pubblico deve essere messo in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire un processo di partecipazione consapevole e la decisione finale deve tenere nella dovuta considerazione i risultati della partecipazione.

 


Ultimo aggiornamento 07.07.2016