Il terzo pilastro della Convenzione garantisce il diritto del pubblico a ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente o parziale istituito dalla legge nei casi in cui non sia rispettato:

  • il diritto di accesso alle informazioni;
  • il diritto di partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali (in questo caso però il pubblico deve vantare un “interesse sufficiente”, ovvero deve dimostrare di subire o di poter subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale);
  • il diritto ambientale nazionale.

Per accrescere l’efficacia di queste disposizioni, la Convenzione prevede che: “ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia”.

La possibilità concreta di agire in giudizio dona efficacia e concretezza alle disposizioni della Convezione garantendo al cittadino gli strumenti necessari per far valere i propri diritti.

 


Ultimo aggiornamento 07.07.2016