Obblighi di Comunicazione ai sensi dell’articolo 19

L’articolo 19, del Regolamento, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l’anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.

Chi deve effettuare il report?

  •  Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
  • Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
  • Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
  • Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
  • Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

 

Cosa deve essere comunicato?

I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell’impresa nel mercato. Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB).

Come deve essere inviato il report?

Ogni anno le imprese dovranno inviare il proprio report entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando il sistema online della Commissione Europea, eseguendo l’accesso dal seguente link
Ulteriori informazioni sono disponibili su sito della Commissione al seguente link alla sezione “Reporting obligations”.

Le domande frequenti (FAQ) relative alle comunicazioni delle imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono disponibili, anche in lingua italiana, al seguente link della Commissione Europea http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm

 

Informativa per la verifica dell’accuratezza dei dati di cui agli articoli 14, paragrafo 2, e 19, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 prevede che:

“2. All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo deve essere:

a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; o

b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.”

Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 6, del sopracitato regolamento europeo, dispone che:

“6. Entro il 30 giugno 2015, e ogni anno successivo, ogni impresa che comunica, a norma del paragrafo 1, l’immissione in commercio di 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, provvede inoltre a far verificare l’accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo è:

a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o

b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.”

Per la verifica dell’accuratezza dei dati, i soggetti obbligati possono quindi rivolgersi agli Organismi di verifica e convalida delle emissioni di gas ad effetto serra, accreditati secondo la norma UNI EN ISO 14065, in conformità alla Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (EU Emissions Trading Scheme) e ai Regolamenti (UE) nn. 600/2012 e 601/2012.

L’elenco degli organismi di verifica e convalida accreditati è disponibile al seguente link.

Ulteriori informazioni in merito alle attività di verifica di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 a carico degli organismi di controllo indipendente sono disponibili nei seguenti documenti della Commissione Europea:

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente

- Discussion paper on elements relevant for independent auditors verifying reports in accordance with Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases

- Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation (Guidance document: Imports of pre-charged equipment: version 2.4, October 2017)

 

 

 


Ultimo aggiornamento 09.01.2018