Un po’ di legge - la normativa, le informazioni e gli obblighi per chi produce, importa, esporta, utilizza, detiene o recupera le sostanze ozono lesive

Indice


 

Quali sono le sostanze controllate


Sul sito della Commissione Europea è possibile consultare l’elenco completo di tutte le sostanze ozono lesive controllate, incluse le nuove sostanze che saranno sottoposte a controllo secondo il Regolamento (CE) n. 1005/2009.

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Quali sono gli usi, le importazioni e le esportazioni consentite


Di seguito riportiamo brevemente le restrizioni e i divieti applicati alle sostanze ozono lesive (ODS), fermo restando che solo il Regolamento (CE) 1005/2009 fornisce tutte le informazioni dettagliate del caso.

Escludendo alcune particolari eccezioni (usi critici, usi di laboratorio, agenti di processo e materie prime) descritte nel Regolamento (CE) 1005/2009, nella Comunità Europea sono vietate la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le ODS controllate, delle ODS nuove e dei prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Le sostanze controllate e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze possono essere introdotte all’interno della Comunità, previa approvazione della Commissione Europea, per fini di distruzione o rigenerazione, in conformità ai requisiti di cui all’art. 22, paragrafo 1, del Regolamento 1005/2009.

Tale Regolamento stabilisce la tempistica della messa al bando delle ODS attraverso riduzioni graduali di produzione ed uso fino alla loro completa dismissione. La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze controllate sono oramai vietate da tempo, fatta eccezione per alcune particolari applicazioni degli HCFC, del bromuro di metile e degli halon che descriviamo di seguito.

La produzione degli HCFC sarà consentita fino al 31 dicembre 2019. L’uso e l’immissione sul mercato di HCFC riciclati o rigenerati sono consentiti fino al 31 dicembre 2014 limitatamente alla manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, alle condizioni previste negli articoli 11(3) e 11(4) del Regolamento 1005/2009. Fino al 31 dicembre 2019, gli HCFC possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati.

L’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all’esportazione sono consentiti solo fino al 18 marzo 2010.
Il bromuro di metile potrà essere riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto fino al 31 dicembre 2014.
Gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI del Regolamento 744/2010. Inoltre, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi critici devono essere eliminati entro le date limite indicate nello stesso allegato VI.  

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Raccolta di sostanze ozono lesive


La legge n. 549 del 28 dicembre 1993, modificata dalla legge n. 179 del 16 giugno 1997, ha lo scopo di favorire la cessazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e di prevenire o ridurre le loro emissioni in atmosfera. A tal fine, la legge disciplina, fra l’altro, le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

In particolare, l’articolo 6 della legge 549/93 prevede che le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze ozono lesive contenute in apparecchiature (e.g. frigoriferi, congelatori, condizionatori d’aria, pompe di calore, estintori portatili…) ed impianti (e.g. impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, sistemi antincendio) siano effettuate unicamente dai Centri di Raccolta Autorizzati ai sensi della medesima legge sia nel caso in cui i gas siano estratti durante la manutenzione oppure a fine vita delle apparecchiature o degli impianti.

In base al comma 5 dell’articolo 6, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico promuovono la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse al fine di istituire i Centri di Raccolta autorizzati.

I successivi decreti attuativi hanno disciplinato le procedure per la stipula e i contenuti degli accordi di programma e gli obblighi dei Centri di Raccolta (D.M. 3 ottobre 2001 D.M. 20 dicembre 2005 ), nonché le norme tecniche per le operazioni di estrazione dei gas contenuti nelle apparecchiature ed impianti (D.M. 20 settembre 2002 D.P.R. 15 febbraio 2006 n.147).

I Centri di Raccolta, in quanto destinati allo stoccaggio e alle eventuali attività di recupero dei gas ozono lesivi estratti da apparecchiature ed impianti dismessi, sono anche assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 )e successive modifiche.

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Articolo 11(4) del Regolamento (CE) No 1005/2009 - Utilizzazione di HCFC riciclati da parte di imprese di assistenza e manutenzione.


L’Articolo 11(4) del Regolamento (CE) No 1005/2009 prevede che "fino al 31 Dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza".

Secondo il chiarimento della Commissione Europea, le imprese di assistenza e manutenzione possono utilizzare HCFC recuperati da un impianto non solo nello stesso impianto ma anche in impianti di altri clienti posti nello stesso sito o in un sito differente. L’HCFC riciclato non può tuttavia essere venduto ad altri operatori o ad altre imprese di assistenza e manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore. Pertanto la possibilità di trasferire HCFC riciclati su altri impianti di cui si effettua l’assistenza e la manutenzione è strettamente limitata alla quantità necessaria per la loro manutenzione e assistenza.

Resta fermo quanto disposto nell’articolo 11(6) del Regolamento (CE) No 1005/2009 secondo il quale, quando gli HCFC rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sulle apparecchiature interessate deve essere apposta un’etichetta nella quale sono indicate il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell’apparecchiatura e tutti gli elementi previsti nell’allegato I del Regolamento (CE) No 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Si sottolinea comunque che il Regolamento (CE) No 1005/2009 integra e non sostituisce la disciplina nazionale dettata dalla Legge del 28 dicembre 1993, n.549, come modificata dalla Legge del 16 giugno 1997, n.179, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente.

In particolare, l’articolo 6, comma 5, della citata Legge, dispone che le operazioni di isolamento/estrazione (recupero), trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e smaltimento delle sostanze ozono lesive vengano svolte dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti nell’ambito degli Accordi di Programma conclusi fra le tipologie di imprese ivi indicate, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto le imprese di assistenza e manutenzione che effettuino una o più delle operazioni suddette, incluse quelle consentite ai sensi dell’articolo 11(4) del Regolamento (CE) No 1005/2009, devono associarsi ai Centri di Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della Legge 549/93.
Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti dall’applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

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Licenze di importazione ed esportazione di sostanze ozono lesive


L’importazione e l’esportazione di sostanze ozono lesive sono soggette alla normativa europea vigente (Regolamento (CE) n. 1005/2009  e Regolamento (UE) n. 744/2010 ).

La comunicazione annuale destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione Europea o esportare dall’Unione Europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere una quota per tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi è pubblicata, solitamente in primavera, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Tutte le imprese che intendono produrre, importare o esportare sostanze ozono lesive devono essere iscritte all’ODS-website della Comunità Europea. Per sapere di cosa hai bisogno e come ci si iscrive visita l’ODS-website.
Per ottenere le licenze di importazione o esportazione è necessario seguire una specifica procedura on-line. Sono disponibili dei manuali, compilati dalla Commissione Europea, per facilitare gli utenti dell’ODS-website a completare correttamente tutte le procedure necessarie:

La rifusione del nuovo regolamento ha reso necessario apportare delle modifiche anche alle procedure per la richiesta di importazione e esportazione di sostanze ozono lesive nonché all’elenco degli usi per i quali è possibile chiederne l’autorizzazione. Dal 1° gennaio 2010, infatti, per certe sostanze e alcuni usi non sarà più consentito effettuare importazioni o esportazioni.

La Commissione Europea ha preparato un documento che sintetizza quali saranno le sostanziali differenze nella gestione delle licenze tra il vecchio e il nuovo regolamento. Per quanto riguarda lo ship servicing, la Commissione Europea ha preparato uno specifico documento (FAQ on ship servicing ) con le domande più frequenti che può capitare di porsi e le relative risposte. 

In merito al riconfezionamento degli HCFC secondo l’art. 11(5), la Commissione Europea ha preparato un documento di supporto disponibile solo in inglese (Repackaging of HCFC)

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Adempimenti di cui all’articolo 27 del Regolamento (CE) n. 1005/2009


L'articolo 27 del Regolamento (CE) No 1005/2009 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna impresa comunica alla Commissione ed all'autorità competente nazionale, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all'allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6 dell'art. 27 del Regolamento, relativi all'anno civile precedente.

I dati dovranno essere comunicati, esclusivamente on-line, all’Agenzia Ambientale Europea (EEA - European Environment Agency) tramite il sistema “Business Data Repository (BDR)” al seguente link: https://bdr.eionet.europa.eu/.

Per eventuali problemi di registrazione si prega di contattare BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

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Ultimo aggiornamento 16.11.2020