Verifica annuale delle comunicazioni delle emissioni o dei dati attività

Indice


1. Disposizioni in materia di verifica
2. Quesiti dei verificatori

1.  Disposizioni in materia di verifica

La Direttiva ETS prevede che le verifiche delle comunicazioni annuali delle emissioni per gli impianti stazionari e delle comunicazioni delle emissioni nonché la comunicazione delle tonnellate chilometro per gli operatori aerei (di seguito tutte queste tipologie di comunicazioni verranno indicate come “comunicazione delle emissioni”) siano effettuate da un soggetto terzo indipendente, riconosciuto dal Comitato secondo la procedura descritta nella pagina relativa alledisposizioni di riconoscimento dell’accreditamento .
 

L’attività di verifica deve essere svolta in conformità ai criteri stabiliti dalla Direttiva ETS e alla Decisione 2007/589/CE della Commissione europea e sue successive modifiche od integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla norma EA 6/03 seguendo le fasi di: analisi strategica, analisi dei processi, analisi e valutazione dei rischi, stesura dell’attestato di verifica e del rapporto sul processo di convalida.

Ad eccezione di esplicita deroga concessa dal Comitato, l’attività di verifica deve comprendere almeno una visita, in impianto, per gli operatori stazionari, in sede del gestore, per gli operatori aerei.

Il responsabile della verifica predispone un attestato di verifica, nel quale esprime un giudizio sulla comunicazione delle emissioni, ed un rapporto sul processo di convalida, nel quale deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. A conclusione dell’attività di verifica gli organismi verificatori rilasciano al gestore dell’attività l’attestato di verifica contenente almeno le informazioni di cui all’Allegato 2 della Deliberazione 24/2010 e un rapporto sul processo di convalida, contenente almeno le informazioni di cui all’Allegato 3 di suddetta deliberazione, secondo il formato riportato in questa pagina.
 

Gli organismi verificatori inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla casella di posta elettronica: RAS.verificatori-ET@mase.gov.it l’attestato di verifica contenente almeno le informazioni di cui all’Allegato 2 ed il rapporto sul processo di convalida contenente almeno le informazioni di cui all’Allegato 3 della Deliberazione 24/2010, predisposto ed inviato per mezzo dei seguenti formati standard:
 

 

Limitatamente all’anno in corso la scadenza per la trasmissione dei moduli per la presentazione del Rapporto sul processo di convalida per gli operatori aerei sono prorogate contestualmente alle nuove scadenze previste dalla Deliberazione 10/2011 per l’invio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dalla Deliberazione 13/2011 per l’invio dei dati relativi alle emissioni degli operatori aerei presenti alla pagina Aviazione ed "Emissions trading"

Tali documenti devono essere sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
 

Il modulo è in formato Excel (.xls): si raccomanda di compilare il modulo e inviarlo nel medesimo formato, ovvero Excel e poi compresso (.zip). La firma digitale può essere apposta direttamente sul file compresso.

2. Quesiti dei verificatori


L'indirizzo e-mail RAS.verificatori-ET@mase.gov.it è a disposizione degli organismi verificatori, per sottoporre quesiti inerenti alle problematiche riscontrate durante l'attività di verifica.
 

L'Autorità Competente risponde con una casistica di "Risposte frequenti" indirizzate a tutta la mailing list "Verificatori", allo scopo predisposta.
 

Per aggiungere nominativi a tale lista è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo RAS.verificatori-ET@mase.gov.it recante oggetto "Aggiunta alla mailing list verificatori" ed una qualifica del soggetto che si intende iscrivere. Per eliminare il proprio nominativo da tale lista è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo RAS.verificatori-ET@mase.gov.it recante oggetto "Eliminazione da mailing list verificatori".
 

Viene pubblicata l'ultima versione disponibile delle risposte alle domande frequenti:
 

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2011 


Ultimo aggiornamento 30.08.2021