Vuoto a rendere

Roma, 3 nov. – A partire dalla data odierna, è presente sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la pagina web dedicata al  “vuoto a rendere” ai sensi del decreto 3 luglio 2017, n. 142, pubblicato in G.U. n. 224 il 25/9/2017, recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il citato articolo 219-bis dispone, infatti, “al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati […]”, l’introduzione nella normativa nazionale, di un sistema sperimentale di vuoto a rendere su cauzione degli imballaggi contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

L’emanato D.M. 224/2017, disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione del vuoto a rendere, i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio riutilizzabile, nonché le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione.

Tale sistema sperimentale coinvolge, su base volontaria, sia quei soggetti che nell’esercizio della loro attività professionale somministrano al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo (cd. Esercenti), che diversi operatori di settore quali i produttori di imballaggi riutilizzabili, i produttori di birra o acqua minerale, nonché i distributori di birra o acqua minerale.

Lo scopo primario del decreto è sensibilizzare i consumatori sulla prevenzione dei rifiuti attraverso la preferenza al consumo di birra e acqua minerale in bottiglie riutilizzabili. Durante la fase di sperimentazione i consumatori di birra e acqua minerale sensibili alla prevenzione dei rifiuti, potranno infatti riconoscere attraverso apposito logo gli esercenti che, aderendo al sistema del vuoto a rendere, sceglieranno di vendere nel proprio esercizio bevande in bottiglie che, essendo impiegate più volte, non diventano immediatamente rifiuto.

La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (07/02/2018), periodo durante il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare svolgerà un monitoraggio delle filiere (insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell’attuazione del sistema del vuoto a rendere) venutesi a creare, al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica e ambientale del vuoto a rendere, e l’eventualità di estendere tale sistema ad altri tipi di prodotto e ad altre tipologie di consumo. Tale monitoraggio sarà effettuato attraverso la raccolta dei dati che i produttori e distributori sono tenuti a compilare secondo quanto stabilito all’articolo 6 del decreto ed ad inviare per via telematica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo vuotoarendere@mase.gov.it

In particolare per aderire alla sperimentazione volontaria, gli esercenti in fase di acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, compilano il modulo di cui all’allegato 1 e lo consegnano al produttore di bevande (nel caso di “filiera di tipo corto”) o al distributore (nel caso di “filiera di tipo lungo”). Le modalità operative per la gestione degli imballaggi vuoti e dei tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordate tra l’esercente e gli altri operatori al fine di incentivare la più ampia adesione alla filiera.

Il valore cauzionale, per ogni singola tipologia di imballaggio riutilizzabile, è nell’intervallo di riferimento tra 0,05 e 0,3 euro, sulla base dei parametri indicativi nella tabella riportata all’allegato 2. Al fine di incentivare la maggiore adesione alla sperimentazione, i produttori di bevande che, alla data di entrata in vigore del decreto – 10 ottobre 2017 – già praticavano la modalità del vuoto a rendere, possono mantenere i valori cauzionali praticati.

 

 

I produttori di bevande o i distributori aderenti alla sperimentazione, informano gli esercenti sulle birre o acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili e garantiscono la restituzione dell’imballaggio medesimo. Essi inoltre trasmettono, anche in forma aggregata, direttamente o tramite le associazioni di categoria, il modulo di cui all’allegato 1 per ciascun esercente aderente entro 30 giorni dalla sua adesione e il modulo di cui all’allegato 3 (link) del decreto, ogni trimestre dall’avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere. Infine trasmettono, entro 30 giorni dalla conclusione della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere, il modulo di cui all’allegato 3 riepilogativo dell’intero periodo di sperimentazione e una relazione illustrativa dello stesso.

I produttori di bevande, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’ambiente entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (8 dicembre 2017) l’adesione alla filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua minerale e le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni). I dati richiesti possono essere trasmessi, per via telematica all’indirizzo vuotoarendere@mase.gov.it, tramite l’apposita scheda di cui all'art. 6, co. 4.

A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a rendere, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo del Ministero agli operatori che ne fanno richiesta e che realizzano una campagna di comunicazione o altra forma di comunicazione. Inoltre, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicheranno sul sito web istituzionale un registro degli operatori aderenti alla sperimentazione i quali potranno inoltre scaricare da apposito link un attestato di benemerenza da affiggere nei punti di consumo.

Sulla base dei dati raccolti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettuerà il monitoraggio della fase di sperimentazione che consentirà, al termine della stessa, di valutare se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

Riepilogo degli adempimenti relativi al sistema del monitoraggio

 

 

Ruoli operatore

Documenti/informazioni

Tempistiche di trasmissione

Gli esercenti COMPILANO

Modulo 1

In qualsiasi momento nel periodo di vigenza del decreto n. 142/2017 (dal 10/10/2017 al 07/02/2019)

I distributori, nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande, nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o tramite le associazioni di categoria, anche in forma aggregata, TRASMETTONO

Modulo 1

Entro 30 giorni dalla presentazione del modulo 1

Modulo 3

Ogni trimestre (dal 07/02/2018 al 07/02/2019)

Modulo 3 e relazione illustrativa (in corso di predisposizione)

Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo della sperimentazione (08/03/2019)

I produttori di bevande TRASMETTONO

Scheda di cui all'art. 6, co. 4: il marchio e la linea di birra o di acqua minerale e le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni)

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto n. 142/2017 (8/12/2017)

 

 

Registro degli esercenti, distributori e produttori di bevande

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 224/2017 “Il Ministero predispone un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblica sul sito web istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.”.

Il registro degli operatori (esercenti, distributori e produttori di bevande) aggiornato al 27/07/2018 è scaricabile qui.

Il supporto di ANCI alla sperimentazione

L’ANCI, in un clima di fattiva collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli operatori del settore, intende contribuire all’avvio e alla diffusione della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere presso i suoi associati nell’ottica di supportare le politiche di prevenzione dei rifiuti. Ai fini della diffusione della pratica del VAR, nel caso di riutilizzo degli imballaggi usati quale attività di prevenzione dei rifiuti, i comuni possono introdurre riduzioni tariffarie nei regolamenti TARI per le utenze non domestiche che aderiscono a tale sistema, ai sensi dell’articolo 1 comma 659 lettera e-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pertanto, per coinvolgere nella sperimentazione il maggior numero di comuni, l’ANCI ha inviato agli stessi una lettera d’intenti finalizzata a comunicare agli esercenti che aderiscono al VAR la possibilità di ottenere riduzioni della TARI.

La lettera inviata ai comuni è scaricabile qui.

 

 


Ultimo aggiornamento 23.06.2022