Obiettivo riciclaggio dei rifiuti urbani

Coerentemente con quanto richiesto dalla decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva europea 2008/98/CE.

Infatti l’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06, ha stabilito un obiettivo da raggiungere al 2020 per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati pari al 50%.

Con la decisione 2011/753/EU, la Commissione europea ha indicato quattro diversi metodi per effettuare il calcolo del citato obiettivo ed ha lasciato agli Stati Membri la scelta del metodo da utilizzare. I 4 metodi proposti  dalla Commissione variano a seconda delle tipologie (rifiuti domestici o urbani) e frazioni merceologiche che è possibile includere nel calcolo.

Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione come metodo 2 e le frazioni merceologiche da conteggiare sono esclusivamente le seguenti:

  • carta;
  • cartone;
  • plastica;
  • metalli;
  • vetro;
  • legno;
  • frazione organica.
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Ultimo aggiornamento 14.01.2014