Assegnazione delle quote e Registro degli idrofluorocarburi (HFC)

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB) prevede un phase-down degli HFC, secondo cui l’immissione in commercio di tali sostanze, da parte delle singole imprese, è soggetta a limiti quantitativi. Dal 1 gennaio 2015 è necessario che tutti i produttori ed importatori che immettono in commercio, nell’anno civile considerato, almeno 100 tonnellate di CO2 equivalenti di HFC ottengano una quota.

Come previsto all’articolo 16 e agli Allegati V e VI, del Regolamento, la Commissione Europea assegna le quote, in termini di tonnellate di CO2 equivalenti, agli importatori e ai produttori di gas in “bulk” (sfusi). Non vengono invece assegnate quote ai produttori ed importatori di prodotti ed apparecchiature che contengono HFC.

In accordo con l’articolo 17, del Regolamento, è stato istituito il Registro HFC cioè un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio degli HFC.La registrazione al Registro HFC è obbligatoria per le imprese che vogliono ricevere una quota.

Nella procedura di assegnazione delle quote, è necessaria una distinzione tra due tipologie di imprese:

i. “Incumbents” (“in carica”), include tutti i produttori e importatori che intendono immettere nel mercato dell’Unione almeno 100 tonn. di CO2 equivalenti di HFC nel 2015 e negli anni successivi, e che hanno comunicato, in applicazione dell’Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell’Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. La Commissione determina per ogni incumbent un valore di riferimento che si ottiene dalla quantità media annuale di HFC immessa in commercio nell’Unione nel periodo 2009-2012. Nel calcolo del valore di riferimento la Commissione tiene conto anche dei dati relativi agli usi per i quali è prevista un esenzione dal meccanismo di phase-down di cui all’articolo 15, paragrafo (2), lettere da a) a e), del Regolamento. Ogni impresa riceve una quota corrispondente all’89% del valore di riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell’Allegato V per l’anno in questione.

ii. “New entrants” (“Nuovi entranti”), include le imprese che intendono immettere nel mercato dell’Unione almeno 100 tonn. di CO2 equiv. di HFC nel 2015, e che non hanno comunicato in applicazione dell’Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell’Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. Al fine di ottenere una quota, i New entrants devono compilare anche la “Dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio HFC” specificando la tipologia di HFC e la quantità che ci si aspetta di immettere in commercio espressa in tonnellate metriche. Ogni impresa riceve una quota calcolata in base all’Allegato VI.

Con la Comunicazione Ufficiale C 153/19 del 21.05.2014 (pdf, 286 KB) in G.U. dell’Unione Europea, sono stati invitati gli “Incumbents” e i “New entrants” a registrarsi e dichiarare una quota per l’anno di riferimento 2015, entro il 1 luglio 2014.

L’invio della registrazione e della dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio HFC di per sé non conferisce alcun diritto ad immettere in commercio HFC a partire dal 2015.

Comunicazione dei valori di riferimento e delle quote

Con la Decisione della Commissione (2014/774/UE) del 31 ottobre 2014 (pdf, 286 KB) sono stati assegnati i valori di riferimento per gli Incumbents per il periodo 2015-2017. Nella Decisione è riportato l’elenco dei nomi delle 79 imprese interessate a cui sono stati comunicati i propri valori di riferimento.

Con la successiva Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione del 23 ottobre 2020 (pdf, 1 MB) sono stati assegnati i nuovi valori di riferimento per il periodo 2021-2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1 gennaio 2015, come comunicato a norma del Regolamento (UE) n. 517/2014. Nella Decisione è riportato l’elenco dei nomi di tutte le imprese interessate.

Sia gli “Incumbents” che i “nuovi Entranti” possono verificare le quote a loro assegnate per l’anno in corso direttamente nel Registro HFC.

Il prossimo periodo utile per l’invio della richiesta di quote per il 2024 va dal 06 marzo al 05 aprile 2023, come riportato nella Comunicazione della Commissione (2023/C 10/06).

La richiesta di quote dovrà essere effettuata direttamente attraverso il Registro HFC. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en

Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi (HFC)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.

Al fine di fornire informazioni agli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in merito ai loro obblighi a norma del regolamento europeo sui gas fluorurati, la Commissione europea ha redatto una Guida per importatori di apparecchiature precaricate disponibile anche nella versione in lingua italiana.

Ulteriori guide ed informazioni, sono disponibili sul sito della Commissione europea al seguente link: https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1

 

 


Ultimo aggiornamento 04.05.2023