Aviazione ed "Emissions trading"

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Direttiva 2008/101/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra. 


Il 24 Ottobre 2008 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno adottato la Direttiva 2008/101/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE (di seguito indicata come “Direttiva”) al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra. La Direttiva 2008/101/CE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 13 Gennaio 2009 ed è entrata in vigore il 2 Febbraio 2009.

Di seguito si riportano le principali prescrizioni relative all’inclusione del settore dell’aviazione nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione. Per informazioni specifiche riguardanti l’implementazione della Direttiva a livello europeo si rimanda al sito web della Commissione Europea.

 
 

Scopo della Direttiva 2008/101/CE e campo di applicazione


Elenco degli operatori aerei

Tutti gli operatori che esercitano una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della Direttiva sono inclusi nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (tutti i voli in arrivo ed in partenza dagli aeroporti della UE, con l’esclusione dei voli esenti come indicati nel suddetto allegato). 

La Commissione Europea ha sviluppato le “Linee guida per l’interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ” (Decisione 2009/450/CE).

In coerenza con il campo di applicazione della Direttiva 2008/101/CE e sulla base della metodologia descritta nel documento “Aircraft operator allocation by EC Member State" (pdf, 261 KB), la Commissione Europea ha redatto un elenco di operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo a partire dal 1 Gennaio 2006, assegnando ciascun operatore all’amministrazione di uno Stato Membro. L’elenco aggiornato degli operatori aerei (pdf, 3.799 MB) è stato adottato con il Regolamento (UE) N. 109/2013 della Commissione Europea (pdf, 3.799 MB) il 29 Gennaio 2013.

Si precisa che ulteriori chiarimenti circa l’elenco degli operatori aerei sono disponibili sul sito web della Commissione Europea.

Prior Compliance List

Tenuto conto del fatto che taluni operatori ricadenti nel campo di applicazione della Direttiva non sono stati identificati nei tempi utili per la loro inclusione nell’elenco aggiornato degli operatori aerei, nel Giugno 2013 la Commissione Europea ha pubblicato una versione aggiornata della "prior compliance list" (pdf, 746 KB).
Si invita gli operatori aerei presenti nella suddetta “prior compliance list”, ed assegnati all’Italia, a contattare al più presto l’Autorità nazionale competente attraverso l’indirizzo email: aviation-ets@mase.gov.it.
 

Autorità nazionale competente


Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito indicato come “Comitato”) svolge la funzione di Autorità competente per l’implementazione della Direttiva 2008/101/CE. 

Il Comitato ha inizialmente adottato la Deliberazione n. 27/2009 (pdf, 61 KB),“disposizioni urgenti per l’attuazione della Direttiva 2003/87/CE in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo”, ed ha implementato la Decisione 2009/339/CE (pdf, 914 KB), che modifica la Decisione 2009/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione.

Con il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 257 (pdf, 2,27 MB), che modifica il Decreto Legislativo del 4 aprile 2006, n. 216, l’Italia ha recepito la Direttiva 2008/101/CE del Parlamento e del Consiglio che include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Il Decreto Legislativo n. 216/2006 è stato abrogato con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 13 marzo 2013, n. 30 (pdf, 4.931 MB), attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad affetto serra. Il Decreto Legislativo n. 30/2013 è entrato in vigore il 5 Aprile 2013 e contiene le prescrizioni relative alla conformità ETS degli operatori aerei amministrati dall’Italia.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni annuali


 

Fase III del sistema ETS: disposizioni di monitoraggio a partire dal 1 Gennaio 2013

 

Il 21 giugno 2012 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) N. 601/2012 (pdf, 1.489 MB), (di seguito "Regolamento 601/2012"), concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, valido per il terzo periodo di scambio del sistema dell’Unione (il secondo per il settore aereo) che decorre a partire dal 1 gennaio 2013. Tale Regolamento sostituisce la Decisione 2009/339/CE (pdf, 914 KB), che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.

 

Il Comitato ha approvato in data 28 Dicembre 2012 la Deliberazione n. 45/2012 (pdf, 398 KB) recante le disposizioni di attuazione del Regolamento N. 601/2012.

 

A partire dal 1 gennaio 2013, gli operatori aerei amministrati dall’Italia effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni del Regolamento N. 601/2012 e della Deliberazione 45/2012 del Comitato.

 

 

 

  • Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Deliberazione n. 45/2012, tutti gli operatori aerei amministrati dall’Italia aventi un piano di monitoraggio delle emissioni già approvato erano tenuti ad inviare entro il 31 Gennaio 2013 il piano di monitoraggio delle emissioni annuali aggiornato secondo il formato elettronico standard predisposto dalla Commissione Europea e conforme al Regolamento N. 601/2012.
  • Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Deliberazione n. 45/2012, così come stabilito dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 30/2013 gli operatori aerei amministrati dall’Italia trasmettono al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni annuali secondo il formato elettronico standard predisposto dalla Commissione Europea e conforme al Regolamento N. 601/2012, entro 60 giorni dal momento in cui 1'operatore aereo è individuato, all’interno dell’elenco degli operatori aerei pubblicato annualmente dalla Commissione Europea, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.
  • I piani di monitoraggio, ed i loro aggiornamenti, sono sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, come definito dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, e trasmessi all’indirizzo: aviation-ets@mase.gov.it.

Informazioni utili riguardo alle modalità di acquisizione della firma digitale basata su un certificato qualificato sono reperibili alla pagina web del DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

 

Sono ritenuti validi solo i seguenti formati elettronici standard predisposti dalla Commissione Europea e conformi al Regolamento N. 601/2012, in lingua inglese o italiana:

 

 

 

La Commissione Europea fornisce specifici strumenti per facilitare la comprensione delle prescrizioni di monitoraggio indicate nel Regolamento (UE) N. 601/2012. Per la corretta compilazione del modulo del piano di monitoraggio e la redazione dei documenti integrativi richiesti si rimanda pertanto alla pagina della Commissione Europea, ed in particolare alla consultazione del documento “Guidance document No. 2 - The Monitoring and Reporting Regulation - General guidance for aircraft operators” (pdf, 563 KB).

 

Il 19 giugno 2013 è stata approvata la Deliberazione n. 14/2013 (pdf, 496 KB), attraverso la quale il Comitato ha effettuato la ricognizione dei Piani di monitoraggio degli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 30/2013.

 

Tutti gli operatori aerei amministrati dall’Italia sono tenuti ad effettuare il monitoraggio delle emissioni in conformità al piano di monitoraggio approvato dal Comitato ed al Regolamento N. 601/2012, quindi a trasmettere la comunicazione verificata delle emissioni (relative all’anno di monitoraggio precedente) entro il 31 Marzo di ciascun anno. Il modulo di comunicazione delle emissioni annuali deve essere trasmesso secondo il formato elettronico standard redatto dalla Commissione Europea (il nuovo modulo,valido dal 2014 in riferimento alle emissioni del 2013, sarà reso disponibile su questa pagina nei mesi seguenti), sottoscritto con firma digitale, all’indirizzo: aviation-ets@mase.gov.it. L’Autorità competente riterrà validi solo formati elettronici standard in lingua inglese o italiana.

 

Informazioni utili riguardo alle modalità di acquisizione della firma digitale basata su un certificato qualificato sono reperibili alla pagina web del DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

 

Entro il 30 Aprile di ciascun anno tutti gli operatori aerei amministrati dall’Italia sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno precedente, monitorate e comunicate secondo le modalità sopra descritte, attraverso il proprio conto sul Registro dell’Unione. La prima restituzione delle quote deve essere effettuata dagli operatori aerei amministrati dall’Italia entro il 30 Aprile 2013, in riferimento alle emissioni prodotte nel corso del 2012.

 

 

Approvazione dei piani di monitoraggio


Il Comitato ha adottato le seguenti deliberazioni di approvazione dei piani di monitoraggio degli operatori aerei amministrati dall’Italia. Attraverso suddette deliberazioni, inoltre, vengono ora assegnati ai piani approvati i relativi codici identificativi necessari all’apertura del conto sul Registro Unico da parte degli operatori, ai sensi del Regolamento UE n. 1193/2011 della Commissione (per ulteriori informazioni riguardo al Registro, si veda il paragrafo seguente ed i collegamenti ivi indicati).

 

Assegnazione gratuita di quote per il 2012 e per il periodo 2013/2020 


Per il periodo compreso tra il 1 Gennaio 2012 ed il 31 Dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio a partire dal 1 Gennaio 2013la domanda (doc, 14,4 Kb) è stata trasmessa secondo il formato elettronico standard predisposto dal Comitato, e sottoscritta con firma digitale all’indirizzo: aviation-ets@mase.gov.it.

La domanda era corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte nell’anno 2010, monitorati, verificati e comunicati secondo le modalità descritte all’interno delle suddette Deliberazioni.

Il 30 Giugno 2011 è stata approvata la Deliberazione 24/2011 (pdf, 346 Kb), ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione.

In conformità a quanto stabilito al comma 3 dell’Art. 3-quater, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 257, il 30 Giugno 2011 il Comitato ha trasmesso alla Commissione Europea i dati relativi alle tonnellate-chilometro pervenuti unitamente alle sopracitate domande.

Il 26 Settembre 2011 la Commissione ha adottato la Decisione 2011/638/UE, che ha stabilito i parametri di riferimento per il calcolo delle quote di emissione gratuite da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012 e per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2020.

Sulla base dei parametri fissati dalla Commissione europea e delle domande pervenute, il Comitato ha calcolato la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per entrambi i periodi di riferimento agli operatori aerei amministrati dall’Italia aventi diritto. Il 29 dicembre 2011 è stata approvata la Deliberazione 36/2011 relativa all’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’Art. 3-sexies del D. Lgs. 216/2006, come modificato dal D. Lgs. 257/2010. All’interno degli allegati 1 e 2 della citata Deliberazione sono riportate le quote determinate per ciascun operatore avente diritto, rispettivamente in riferimento al 2012 ed al periodo 2013-2020.

Registro dell’Unione


Per informazioni circa l’apertura del conto sul Registro delle quote dell’Unione da parte di tutti gli operatori aerei assegnati all’Italia, nonché per il rilascio delle quote gratuite a quanti di questi ne hanno diritto, si faccia riferimento alla pagina web ISPRA dedicata all’EU ETS.
Si noti che il Comitato ha adottato la Deliberazione 10/2012 (pdf, 58 KB) e la Deliberazione 15/2012 (pdf, 307 KB), con le quali si attribuisce il codice identificativo dei piani di monitoraggio delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi del Regolamento UE n. 1193/2011 della Commissione.

Estensione del sistema ETS per il settore aereo alla Croazia

 


 

In seguito all’ingresso della Croazia nell’Unione Europea dal 1 luglio 2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 il sistema ETS verrà esteso anche alla Croazia.

L’estensione del sistema ETS comporterà pertanto l’inclusione di voli addizionali nel campo di applicazione ovvero:

 

  • voli interni in Croazia
  • voli verso la Croazia da Paesi terzi rispetto allo EEA (Stati UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein)
  • voli in partenza dalla Croazia verso Paesi terzi rispetto allo EEA

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti in merito all’inclusione della Croazia nel sistema ETS si rimanda a quanto pubblicato sul sito della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/croatia/index_en.htm

Aggiornamento del piano di monitoraggio


Le modifiche alla metodologia di monitoraggio che richiedano un aggiornamento del piano devono essere approvate dall’Autorità competente.

Gli operatori aerei sono tenuti a trasmettere il piano di monitoraggio aggiornato almeno 90 giorni prima della modificaapplicata alla metodologia di monitoraggio. Nei casi in cui il rispetto di tale scadenza non sia tecnicamente possibile o la modifica non prevedibile, l'invio del piano di monitoraggio aggiornato viene effettuato non oltre 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Il piano di monitoraggio deve essere aggiornato in base agli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento N. 601/2012.
In particolare, si segnala che vengono ritenute “significative”, e pertanto da notificare all’Autorità competente tempestivamente e comunque entro o non oltre le scadenze sopra riportate, le seguenti modifiche:
(Articolo 15 del Regolamento N. 601/2012)

 

  • a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
    i) una modifica dei livelli relativi al consumo di combustibile;
    ii) un cambiamento del valore del fattore di emissione;
    iii) un cambiamento del metodo di calcolo (metodo A - metodo B);
    iv) l’introduzione di nuovi flussi di fonti, o una modifica alla classificazione dei flussi di fonte;
    v) modifiche relative allo status dell’operatore aereo inteso come “emettitore di entità ridotta” ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento N. 601/2012 (si veda paragrafo sotto)
  • b) per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:
    i) un cambiamento dallo status non commerciale a quello commerciale del servizio di trasporto aereo fornito;
    ii) una modifica riguardante l’oggetto del servizio di trasporto aereo, inteso come trasporto passeggeri, merci o posta;
    iii) un cambiamento delle modalità di calcolo;
    iv) una modifica dei livelli relativi alla massa dei passeggeri.

    Variazioni della flotta

    Nei casi in cui intervengano variazioni alla flotta o altre variazioni ritenute "non significative" dall’Autorità competente, e qualora tali variazioni rispettino comunque la metodologia di monitoraggio approvata dall’Autorità competente e non determinino un’alterazione della conformità ai valori richiesti di incertezza, l’operatore è tenuto a:

 

 

  • notificare tempestivamente all’Autorità competente la prevista modifica, inviando una mail all’indirizzo aviation-ets@mase.gov.it;
  • provvedere all’aggiornamento di tutte le informazioni all’interno del piano di monitoraggio entro il 31 Gennaio dell’anno successivo alla data in cui ha effetto la modifica, ai fini di una nuova approvazione da parte dell’Autorità competente.

A titolo di esempio, qualora un operatore aereo si doti di un nuovo velivolo nella flotta utilizzata alla data del 18 Maggio 2012, e qualora tale variazione non modifichi la metodologia di monitoraggio precedentemente approvata dall’Autorità competente, tale operatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità, tramite posta elettronica, della variazione, ed ha tempo fino al 31 Gennaio 2013 per la trasmissione del piano aggiornato con l’inclusione del nuovo velivolo.

 

Si ritiene utile evidenziare, pertanto, che qualora intervengano variazioni non “significative”, l’operatore è invitato ad aggiornare il piano di monitoraggio solo una volta, e preferibilmente prima della fine dell’anno. Qualora sussistano dubbi riguardo alla identificazione della significatività di una modifica ed alla necessità di aggiornare il piano, si prega di contattare l’Autorità competente all’indirizzo: aviation-ets@mase.gov.it.

Verifica


La comunicazione delle emissioni annuali e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro deve essere verificata da un ente indipendente accreditato (Art. 1, paragrafo 13 della Direttiva 2008/101/CE). 

L’Autorità competente ha emanato la Deliberazione 24/2010 (pdf, 121 KB) recante disposizioni per lo svolgimento dell’attività di verifica ETS e ricognizione dei riconoscimenti dell’attività di verifica, includenti il settore aereo. 

Il 4 Febbraio 2011 è stata emanata la Deliberazione 5/2011 (pdf, 78 KB), recante il rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica, che comprende l’elenco dei verificatori accreditati per il settore dell’Aviazione.

La Commissione Europea ha pubblicato il documento “EU ETS Verification Guidance for Aviation” (pdf, 465 KB), finalizzato a supportare verificatori, operatori aerei, Stati membri ed organismi di accreditamento nell’interpretazione ed applicazione dei requisiti circa lo svolgimento dell’attività di verifica.

Il 21 giugno 2012 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) N. 600/2012 (pdf, 952 KB), (di seguito "Regolamento 600/2012"), sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, valido a partire dal 1 gennaio 2013.

Specifiche informazioni in merito alle modalità di svolgimento della verifica,il riconoscimento dell’accreditamento dei verificatori italiani e stranieri e la modulistica necessaria sono disponibili in questo sito, nella sezione “Verifica e riconoscimento” delle pagine dedicate all’Emission Trading.

Esenzione “de minimis”


L’esenzione “de minimis” ai sensi del punto (j), Allegato I della Direttiva è applicabile quando un operatore aereo:

 

  • I. È un operatore di trasporto aereo commerciale, in tal caso è in possesso di un Certificato di Operatore Aereo (COA) ai sensi del paragrafo 1, Allegato 6 della “Chicago Convention”, e
     
  • II. ha effettuato meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi oppure voli conemissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno.

Nel caso in cui le due condizioni (I) e (II) siano verificate, ma l’operatore risulta incluso nell’elenco degli operatori aerei, è possibile che parte dei dati a disposizione per la stima delle emissioni sia incompleta o non aggiornata.

Tutti gli operatori che figurano nell’elenco degli operatori aerei e sono amministrati dall’Italia sono tenuti ad iniziare il monitoraggio delle emissioni a partire dall’anno di inclusione ed a trasmetterne annualmente relativa comunicazione, debitamente verificata da un verificatore accreditato.

Un operatore aereo che dimostri, in riferimento ad un determinato anno di monitoraggio (x), la sussistenza delle condizioni di cui ai punti I e II, attraverso la trasmissione del COA aggiornato e la comunicazione verificata attestante il non superamento della soglia sui voli o emissioni, viene ritenuto esente “de minimis” ai sensi del punto (j) dell’Allegato I alla Direttiva, e non è tenuto ad adempiere agli obblighi ETS in relazione alle attività svolte nell’anno (x+1). Tuttavia tale operatore ha l’obbligo di controllare costantemente la sussistenza delle condizioni di cui sopra e, qualora esse non siano confermate in relazione all’attività di trasporto aereo svolta in un determinato anno (y), dovrà:

 

  • darne tempestiva comunicazione all’Autorità competente;
  • riprendere l’attività di monitoraggio delle emissioni in conformità al piano di monitoraggio già approvato, se questo rispecchia ancora le modalità operative, oppure presentare all’Autorità competente un nuovo piano di monitoraggio per l’approvazione;
  • inviare comunicazione debitamente verificata delle proprie emissioni entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione dalla normativa ETS (y+1), e provvedere alla restituzione delle quote corrispondenti entro il 30 aprile.

Inclusione dopo il 2010

Gli operatori che si trovino a rientrare nel campo di applicazione durante gli anni successivi al 2010 (ovvero coloro per i quali vengano a decadere le condizioni di esenzione) ed i “Nuovi entranti” (operatori che hanno iniziato ad esercitare attività di trasporto aereo dopo il 2010), hanno la possibilità di richiedere l’assegnazione di quote a titolo gratuito dalla “Riserva speciale”, ai sensi dell’Art. 8 del Decreto Legislativo del 30/2013, a condizione che ne vengano rispettati i criteri di ammissibilità.

Si sottolinea che le domande dovranno essere presentate al Comitato entro il 30 Giugno 2015, corredate dai dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte nel 2014. 
 

Emettitori di entità ridotta


Ai sensi dell’Art. 54 del Regolamento N. 601/2012, un operatore aereo che abbia effettuato meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi oppure voli che determinino emissioni annue totali inferiori a 25.000 tonnellate l’anno, viene considerato un “emettitore di entità ridotta”. Si ricorda che tali operatori possono adottare procedure semplificate per il monitoraggio delle loro emissioni.

Il 9 Luglio 2010 la Commissione Europea ha adottato un Regolamento per l’approvazione dello strumento semplificato, sviluppato da Eurocontrol, destinato alla stima del consumo di combustibile di operatori “piccoli emettitori”. Lo strumento è disponibile sul sito di Eurocontrol (si sottolinea che è necessaria l’iscrizione all’Extranet).

Supporto tecnico e documenti utili per gli operatori aerei


Per qualsiasi richiesta o informazione specifica è possibile contattare la Segreteria Tecnica di supporto all’Autorità competente all’indirizzo e-mail: aviation-ets@mase.gov.it.
Ulteriori documenti di supporto utili alla comprensione delle prescrizioni della Direttiva (inclusa una guida per la compilazione dei piani di monitoraggio sviluppata dai gruppi tecnici di Olanda e Regno Unito) sono disponibili sulla pagina “Aviation” del sito della Commissione Europea . 

 

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2013


Ultimo aggiornamento 30.08.2021