Chiusure e uscite dal campo di applicazione

Indice


1. Chiusura e sospensione totale di impianto
2. Chiusura e sospensione parziale di impianto
3. Chiusura parziale con uscita dal campo di applicazione del D.Lgs. 216/2006
4. Chiusura per processo di razionalizzazione

 

 

1. Chiusura e sospensione totale di impianto


I casi di chiusura di impianto sono disciplinati dal D.Lgs. 216/2006 e dal DEC/RAS/074/2006, che prevedono gli adempimenti sintetizzati nella nota "Adempimenti post-chiusura" (pdf, 39 KB) qui pubblicata.

Il modulo per la dichiarazione della chiusura di impianto (doc, 45 KB) deve essere inviato all'indirizzo ras.autorizzazione-et@mase.gov.it sottoscritto con firma digitale.
E' disponibile, inoltre, il modulo facoltativo per la delega all'Amministratore del Registro (doc, 45 KB), descritto nella suindicata nota.

Il DEC/RAS/074/2006 assimila le sospensioni totali delle attività di produzione di impianto superiori ai 6 mesi a chiusure totali. Per impianti che lavorano in regime di stagionalità tale limite temporale è esteso a 12 mesi. Vale pertanto quanto segue:

 

  • Nel caso di sospensione totale delle attività di produzione superiore a 6 (12 per attività stagionali) mesi si procede come sopra indicato per le chiusure di impianto;
  • Nel caso di sospensione totale delle attività di produzione inferiori a 6 (12 per attività stagionali) mesi non è richiesta alcuna comunicazione. Nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, eventuali sospensioni totali di impianto per periodi inferiori a 6 mesi devono essere segnalate all'interno del campo 1.4 "Modifiche non strutturali dell'impianto".
  • Nel caso in cui al 1° gennaio l'impianto si trovi in stato di sospensione totale, il gestore entro il 15 febbraio ne dà comunicazione alla Autorità Competente tramite e-mail all'indirizzo ras.autorizzazione-ET@mase.gov.it. Tale comunicazione è rilevante ai fini della determinazione degli elenchi per il rilascio annuale delle quote ai sensi dell’Articolo 11.2 del D. Lgs. 216/2006 e smi.

     

 
Ai sensi del Articolo 21 comma 3 del D.Lgs 216/06, i gestori sono tenuti a comunicare lo stato di chiusura o sospensione entro 10 giorni dal verificarsi del'evento stesso.A tutti gli operatori che non comunicheranno entro i suddetti termini la chiusura dell' impianto, verrà applicata la procedura sanzionatoria di cui all'art. 20, comma 8 e si procederà inoltre al recupero delle quote indebitamente assegnate sul conto di ogni singolo impianto.
 

 

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, ha emanato la seguente deliberazione di recupero quote di emissione dagli impianti in chiusura:
 

 

2. Chiusura e sospensione parziale di impianto


In caso di chiusura parziale dell'attività di un impianto i gestori sono tenuti ad inoltrare, almeno 60 giorni prima della stessa, la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione attraverso il sito AGES, secondo la modalità di "Aggiornamento a seguito di un cambiamento nell'assetto dell'impianto".
Istruzioni e link per il sito Ages sono disponibili nella pagina web Autorizzazioni ET. L'email di trasmissione del file della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione deve recare oggetto "Chiusura parziale aut. XXX".

La sospensione delle attività di produzione di parte dell'impianto per un periodo superiore ai 6 mesi è assimilata ad una chiusura parziale. Per impianti che lavorano in regime di stagionalità tale limite temporale è esteso a 12 mesi. Vale pertanto quanto segue:

 

  • Nel caso di sospensione delle attività di produzione di parte dell'impianto per un periodo superiore a 6 (12 per attività stagionali) mesi si procede secondo le modalità e tempistiche sopra indicate per le chiusure parziali di impianto;
  • Nel caso di sospensione delle attività di produzione di parte dell'impianto per un periodo inferiore a 6 (12 per attività stagionali) mesi non è richiesta alcuna comunicazione specifica. Nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, eventuali sospensioni di porzioni rilevanti di impianto per periodi inferiori a 6 mesi devono essere segnalate all'interno del campo 1.4 "Modifiche non strutturali dell'impianto";
  • Nel caso di fermata imprevista di parte dell'impianto (ad esempio sequestri giudiziari, eventi accidentali, ecc.) occorre comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di sospensione entro 10 giorni dal verificarsi dello stesso. La comunicazione può avvenire secondo le modalità già descritte per le sospensioni parziali.

Si sottolinea che la chiusura o sospensione parziale di impianto non comporta la modifica dell’assegnazione ed il rilascio di quote per il periodo 2008-2012 relativo all’impianto in oggetto.

 

3. Chiusura parziale con uscita dal campo di applicazione del D.Lgs. 216/2006


I casi di depotenziamenti e chiusure parziali che comportino un decremento della capacità installata/produttiva fino a valori inferiori alle soglie che identificano il campo di applicazione del D.Lgs. 216/2006 sono denominati "Uscite dal campo di applicazione". In tali casi i gestori di impianto sono tenuti a:

 

 

Le modalità operative sono sintetizzate nella nota "Adempimenti post-uscita" (pdf, 41 KB).

 

4. Chiusura per processo di razionalizzazione


Sulla base del punto 5.2 dell'Allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012 è stata introdotta la cosiddetta regola della razionalizzazione delle produzioni. L'applicazione di questa regola, nel caso in cui un impianto autorizzato ad emettere gas serra si trovi nello stato di chiusura totale (impianto A) e le produzioni di tale impianto siano trasferite ad altro/i impianto/i autorizzato/i (impianto B), permette al gestore dell'impianto in chiusura di richiedere all'Autorità Nazionale Competente la titolarità per le quote assegnate ma non rilasciate in funzione della produzione trasferita dall'impianto A all'impianto B.

Per poter richiedere l'applicazione della regola della razionalizzazione si devono verificare le seguenti condizioni:

 

  • L'impianto A e l'impianto B devono essere gestiti dal medesimo gestore o da gestori controllati, controllanti e collegati;
  • Gli impianti devono essere autorizzati ad emettere gas serra, appartenere allo stesso settore di attività EU ETS e produrre lo stesso prodotto;
  • La chiusura dell'impianto A deve essere completa e permanente;
  • Una porzione della produzione dell'impianto A (ossia dell'output fisico di beni e servizi) deve essere trasferita all’impianto B; tale produzione è quantificata in termini di media dei tre anni precedenti.

 

Il trasferimento della produzione non può essere richiesto nei casi:

  • in cui l'impianto B ha già fatto richiesta di quote anche come nuovo entrante;
  • in cui l'impianto A è caratterizzato dalla produzione di energia elettrica quale prodotto principale.

 

Nel caso in cui l'impianto B non abbia sufficiente capacità produttiva per assorbire la porzione della produzione dell'impianto A, si dovrà procedere ad un ripotenziamento dell'impianto; il gestore avrà, pertanto, la facoltà di:

  • richiedere l'applicazione della regola della razionalizzazione per mantenere le quote dell'impianto A. In tal caso non può richiedere anche l'accesso alla Riserva nuovi entranti per l'estensione di capacità necessaria, oppure
  • richiedere l'accesso alla Riserva per il ripotenziamento effettuato, ma non può richiedere l'applicazione della regola della razionalizzazione.

 

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni per l’applicazione della regola della razionalizzazione:
 

 

La richiesta della applicazione della regola della razionalizzazione può avvenire mediante il modulo "Chiusure per processi di razionalizzazione" (doc, 47 KB), inviato all'indirizzo ras.autorizzazione-ET@mase.gov.it sottoscritto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, entro il termine massimo previsto per la comunicazione delle chiusure impianto (entro 10 giorni dalla chiusura).

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2012


Ultimo aggiornamento 30.08.2021