Il Regolamento REACH istituisce un sistema di registrazione sistematica delle sostanze che permette di acquisire le informazioni sui pericoli di ciascuna sostanza e informare gli utilizzatori e i consumatori sulle modalità d’uso più sicure.

La registrazione delle sostanze chimiche fabbricate o importate in quantità pari o superiori ad una tonnellata l’anno avviene attraverso la banca dati dell’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) che raccoglie le informazioni sulle sostanze chimiche presenti sul mercato europeo e le rende accessibili al pubblico. La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali della sostanza.

In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o importata o immessa sul mercato.

Attraverso la registrazione è pertanto possibile conoscere l’identità del fabbricante, l’identità della sostanza, gli usi e le relative istruzioni per un uso sicuro della stessa.

È possibile consultare la banca dati ECHA per accedere alle informazioni sulle proprietà delle sostanze all’indirizzo: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals.

Il dossier di registrazione di alcune sostanze viene inoltre valutato dagli Stati membri in collaborazione con l’ECHA.

Le sostanze sottoposte al processo di valutazione sono selezionate in base alle caratteristiche di pericolo, alla prevedibile esposizione del consumatore o dell’ambiente e al tonnellaggio complessivo.

Al termine della valutazione la sostanza può essere sottoposta a ulteriori misure di gestione del rischio o, in casi estremi, alle procedure di autorizzazione o di restrizione. L’Agenzia europea, infine, valuta le proposte di sperimentazione presentate dalle imprese, anche al fine di evitare inutili test che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati.

L’autorizzazione ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di quelle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (SVHC=Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie alternative.

Le sostanze incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, per essere utilizzate, devono essere autorizzate. Si tratta di quelle sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sostanze che interferiscono con il sistema endocrino, identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e molto persistenti e molto bio-accumulabili.

Le imprese che fanno richiesta di autorizzazione devono dimostrare che i rischi associati con gli usi specifici di queste sostanze sono adeguatamente sotto controllo.

La richiesta di autorizzazione è valutata dall’ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell’Unione europea e è sottoposta ad una consultazione pubblica e concessa dalla Commissione Europea.

Le richieste di autorizzazione devono contenere, tra l’altro, uno studio sulle possibili sostanze o tecnologie alternative per verificare la fattibilità della sostituzione della sostanza. Le autorizzazioni sono soggette a scadenza e a revisioni periodiche da parte dell’ECHA e possono essere revocate e hanno un carattere specifico: riguardano cioè, per un periodo definito, soltanto l’impresa richiedente, il sito produttivo interessato e gli usi richiesti.

Il REACH, attraverso le norme di restrizione, può stabilire condizioni riguardanti la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che presentano rischi inaccettabili per l’uomo e per l’ambiente.

La Commissione europea, con il coinvolgimento di esperti, Stati membri e Parlamento europeo, delibera l’inserimento nell’allegato XVII del REACH di specifiche restrizioni d’uso o il bando totale in ambito europeo per le sostanze ritenute pericolose.

Le restrizioni possono riguardare la tutela del lavoratore esposto, la tutela del consumatore e la protezione dell’ambiente.

Il Regolamento REACH garantisce il controllo dei rischi di ciascuna sostanza e incoraggia la sostituzione delle sostanze che destano elevata preoccupazione (SVHC) con sostanze e alternative tecnologicamente idonee.

Attraverso una migliore conoscenza delle proprietà e degli usi delle sostanze e attraverso l’utilizzo di sostanze o tecnologie meno pericolose, gli obiettivi del REACH (garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente) possono essere perseguiti.

 

Per saperne di più:

-   Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 1 n. 3 (dicembre 2010) - Il Regolamento REACH

-   Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 2 n. 2 (giugno 2011) - La procedura di autorizzazione delle sostanze chimiche

-   Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 1 n. 2 (ottobre 2010) - La procedura di restrizione

-   Bollettino Sostanze chimiche Ambiente e salute anno 4 n. 1 (febbraio 2013) - Sostanze estremamente preoccupanti

 

 


Ultimo aggiornamento 06.09.2019