Informazioni per le Associazioni Riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L.349/86

Successivamente al provvedimento di individuazione ai sensi dell’art.13 della legge 349/86, le associazioni sono tenute a comunicare all’Amministrazione le seguenti variazioni, indirizzando la documentazione alla casella di posta elettronica certificata RUA@pec.mite.gov.it e, per conoscenza, alla casella di posta dedicata associazioniamb@mase.gov.it

  • Modifiche allo statuto
  • Variazione nominativo del legale rappresentante ( e relativi contatti)
  • Modifica della sede legale e/o operativa
  • Modifica dei contatti pubblicati nell’elenco delle associazioni riconosciute (telefono /mail / sito web / logo ecc.)

Si ricorda, altresì, che la concessione del riconoscimento ai sensi dell’art.13 della L.349/86 consente alle Associazioni di poter utilizzare la dicitura “Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 della L.349/86 tramite DM …” sul proprio sito web, sulle pagine dei social media (ad esempio: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), su brochure, locandine e altri generi di pubblicazioni cartacee.

Il suddetto riconoscimento non implica in alcun modo l’autorizzazione all’uso del logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tale utilizzo può avvenire esclusivamente a seguito di apposita e specifica autorizzazione, in assenza della quale il Ministero intraprenderà ogni idonea azione legale nei confronti di chiunque ne faccia uso senza esserne autorizzato.  Per qualunque tipo di informazione sulle temporanee autorizzazioni all’utilizzo del logo ministeriale, si rimanda ai criteri generali pubblicati al seguente link: /pagina/richiesta-patrocinio

 

 

 


Ultimo aggiornamento 09.01.2023