La "Direttiva Seveso II" - Presentazione

Premessa

La cosiddetta direttiva Seveso II (Direttiva 96/82/CE) è la norma europea tesa alla prevenzione ed al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose. La direttiva prevede specifici obblighi per i gestori di quegli stabilimenti in cui tali sostanze siano o possano essere presenti, in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia stabiliti dalla Direttiva stessa.
 

Ai fini dell’applicazione della direttiva Seveso le sostanze che risultano classificate come pericolose sono in via generale le sostanze:

  • Tossiche e molto tossiche;
  • Comburenti; 
  • Esplosive; 
  • Infiammabili, facilmente infiammabili ed estremamente infiammabili; 
  • Pericolose per l’ambiente.
 
 

La direttiva 96/82/CE ed il D.Lgs. 334/99


Il 17 agosto 1999 l’Italia ha recepito la Direttiva "Seveso II" con il decreto legislativo n. 334 "Attuazione delle direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

I principali elementi introdotti dal decreto legislativo 334/99, coerentemente con la direttiva europea, sono riassumibili nei seguenti punti:

  • la prevenzione degli incidenti rilevanti è connessa unicamente alla presenza di determinate sostanze pericolose e non allo svolgimento di determinate attività industriali che ne possono prevedere l’uso (si definisce come "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale) [articolo 2].
     
  • Vengono inserite tra le categorie di pericolosità le sostanze pericolose per l’ambiente [allegato I parte 2]
     
  • Al gestore viene richiesta la redazione di un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, corredato del programma adottato per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, che dovrà essere adottato previa consultazione con il rappresentante della sicurezza dei lavoratori [articolo 7].
     
  • Viene preso in considerazione che la probabilità, la possibilità, le conseguenze di un incidente rilevante possano essere accresciute a causa del luogo, della vicinanza di più stabilimenti o delle sostanze presenti (effetti domino) [articolo 13].
     
  • E’ prevista l’integrazione del concetti di stabilimento a rischio di incidente rilevante con quello di pianificazione territoriale; con particolare riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, con l’introduzione del principio di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali [articolo 14].
     
  • E’ previsto inoltre che il gestore possa esercitare il proprio diritto al segreto industriale o alla tutela delle informazioni di carattere commerciale, personale o che si riferiscano alla pubblica sicurezza, fornendo comunque alla popolazione informazioni organizzate e messe a disposizione previo controllo delle autorità competenti, in una forma ridotta ma che consenta tuttavia la conoscenza delle eventuali problematiche [combinato disposto degli articoli 11 e 22].
 
 

La direttiva 2003/105/CE e il D.Lgs. 238/05


La direttiva Seveso II, a seguito delle conoscenze maturate in poco più di un ventennio nonché alla luce di alcuni eventi incidentali occorsi tra il 2000 ed il 2001, è stata emendata dalla direttiva 2003/105/CE.

I principali contenuti dell’emendamento alla precedente direttiva possono essere riassunti come segue:

  • Variazione del campo di applicazione, estendendolo ad alcune attività minerarie precedentemente escluse da esso, introducendo nuove sostanze "Seveso" e modificando alcuni limiti di soglia contenuti nell’allegato I alla direttiva;
     
  • Indicazione dei tempi minimi per l’adeguamento alle nuove disposizioni [con particolare riferimento agli stabilimenti attualmente non soggetti alla direttiva];
     
  • Ampliamento delle informazioni contenute nei Rapporti di Sicurezza (RdS);
     
  • Revisione da parte della Commissione Europea (entro il 31/12/06) dei vigenti "Orientamenti per l’elaborazione di un RdS";
     
  • Estensione ai lavoratori "terzi" del coinvolgimento nei processi di adozione della pianificazione d’emergenza interna;
     
  • Rafforzamento del diritto della popolazione interessata all’informazione sulle misure di sicurezza che prevede debba essere fornita regolarmente e nella forma più idonea;
     
  • Revisione delle note all’allegato I alla direttiva, in relazione alle modifiche del campo di applicazione introdotte.

 

La direttiva 2003/102/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 238/05, che ha modificato il D.Lgs. 334/99 di recepimento della direttiva madre.
Con l’occasione sono state introdotte, tenuto conto dell’esperienza maturata in sei anni di attuazione del D.Lgs. 334/99, modifiche migliorative al precedente decreto legislativo che hanno riguardato principalmente alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del RdS e le misure di controllo, l’abolizione della possibilità di applicare il principio del "silenzio assenso" alla fase finale dell’istruttoria tecnica per la realizzazione di nuovi stabilimento "Seveso" ovvero di modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio e, in particolare, l’estensione dell’obbligo di redazione del Piano di Emergenza Esterno anche agli stabilimenti a "basso" rischio di incidente rilevante, i cosiddetti articoli 6.


Ultimo aggiornamento 03.09.2014