La domanda d'iscrizione


L'impresa deve presentare la domanda d'iscrizione presso la Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la rispettiva sede legale. Le imprese aventi sede all'estero presentano la domanda presso la Sezione nel cui territorio hanno istituito la propria sede secondaria con rappresentanza stabile. 

La domanda, compilata su apposito modulo fornito dalla Sezione regionale, deve contenere:

  • il nominativo del responsabile tecnico e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico;
  • la documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
  • l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria;
  • un foglio notizie per ogni categoria per la quale si richiede l'iscrizione, nel quale il legale rappresentante dovrà dichiarare l'attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità dei rifiuti trattati ed ogni altra notizia richiesta.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), il Comitato nazionale ha approvato il modello del foglio notizie, con deliberazione n. 1 del 17 dicembre 1998, modificata con deliberazione n.3 del 9 febbraio 2001. 

Relativamente all'accertamento dell'eventuale presenza di condanne ostative, va tenuto presente che il casellario giudiziario viene acquisito d'ufficio dalla Sezione regionale e non dovrà essere prodotto dal richiedente l'iscrizione. 

Lo stesso vale per l'acquisizione della documentazione cosiddetta "antimafia". 

Per le imprese di trasporto, l'articolo 12 del nuovo Regolamento prevede l'obbligo della produzione di ulteriore documentazione. 

In particolare, tali imprese (oltre che il rispetto delle condizione e dei requisiti stabiliti dal comma 1, articolo 10) dovranno dimostrare:

  • l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuto da trasportare. L'idoneità di mezzi è dimostrata mediante l'esibizione di una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un chimico o da un igienista. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del nuovo Regolamento, il Comitato nazionale determina i contenuti di tale perizia;
  • il possesso del titolo autorizzativo al trasporto di cose (licenza al trasporto di cose in conto proprio o autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi), ove prescritto, nonché l'eventuale documentazione relativa all'ADR;
  • la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 riguardante la disciplina sull'autotrasporto di cose e del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

La procedura d'iscrizione


L'articolo 12 del nuovo Regolamento prevede il rispetto di una determinata tempistica:

  • la Sezione regionale conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, deliberando sull'accoglimento o rigetto della stessa e ne dà comunicazione all'impresa. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi o qualora la documentazione presentata risulti incompleta. A tali fini, la Sezione regionale stabilisce un termine, decorso il quale la domanda viene respinta;
  • entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, l'interessato deve presentare le previste garanzie finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, decade la deliberazione di accoglimento della domanda d'iscrizione;
  • la Sezione regionale delibera l'accettazione delle garanzie entro i 45 giorni successivi alla presentazione;
  • la Sezione regionale formalizza il provvedimento d'iscrizione entro i 10 giorni successivi all'accettazione delle garanzie finanziarie.

Le procedure semplificate per l'iscrizione


L'articolo 30 del Dlgs 22/1997 ha previsto l'iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata (comunicazione d'inizio di attività) dei seguenti soggetti:

  • Consorzi, aziende speciali e società istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 142/1990 (articolo 30, comma 10);
  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti recuperabili individuati ai sensi dell'articolo 33, Dlgs 22/1997, ed effettivamente destinati al riciclaggio ed al recupero (articolo 30 cit., commi 16 e 16-bis).

L'iscrizione dei Consorzi, delle Aziende speciali e delle Società per Azioni istituite ai sensi della Legge 142/90


Per quanto riguarda i soggetti previsti al comma 10 dell'articolo 30 del Dlgs 22/1997, l'articolo 13, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento specifica che la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo riguarda lo svolgimento, nell'interesse dei Comuni o dei Consorzi, dell'attività di gestione di rifiuti urbani ed assimilati. 
Il Comune (o il Consorzio) nel cui interesse è svolta l'attività garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento. 
La comunicazione di inizio di attività deve essere effettuata dal Comune o da uno dei Comuni o dal consorzio di Comuni nel cui interesse è svolta l'attività soggetta ad iscrizione con procedura semplificata e dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

  • dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
  • foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;
  • attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione;
  • atto costitutivo o libro soci.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di inizio di attività, corredata da tutta la documentazione richiesta, le Sezioni regionali e provinciali iscrivono i soggetti in esame in un apposito elenco e danno comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Comitato nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed agli interessati. Successivamente, le Sezioni regionali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo e, qualora accertino il mancato rispetto di tali presupposti e requisiti, dispongono, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi entro il termine fissato dalla Sezione. 

Con deliberazione n. 2 del 21 febbraio 2001 ha stabilito le dotazioni minime di mezzi e personale di cui debbono disporre. 

L'iscrizione delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti recuperabili


Come è stato detto, l'articolo 30, commi 16 e 16-bis, del Dlgs 22/1997, ha previsto l'iscrizione all'Albo per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati alle operazioni di recupero. Lo stesso articolo individuava nella data del 15 gennaio 1998 il termine entro il quale le imprese che già svolgevano l'attività in esame dovevano regolarizzare la propria posizione sulla base della nuova normativa. 

Sulla base di tale previsione Il Comitato nazionale dell'Albo, in data 11 novembre 1997, ha emanato una propria deliberazione per licenziare le disposizioni di sua specifica competenza. 

Le norme contenute in tale deliberazione sono state aggiornate dal nuovo Regolamento e dalle deliberazioni del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, n. 1, 2 e 3 riguardanti l'approvazione della modulistica relativa alla domanda d'iscrizione (che contiene anche lo schema di comunicazione di inizio di attività ed i relativi fogli notizie), i requisiti minimi delle imprese di trasporto dei rifiuti ed i requisiti professionali del responsabile tecnico. 

Le imprese che intendono svolgere le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, presentano la comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale territorialmente competente e vengono iscritte nella categoria 2 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e nella categoria 3 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

Le imprese in esame devono effettuare la comunicazione di inizio di attività utilizzando lo schema allegato alla deliberazione del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, n. 1. Tale schema contiene la dichiarazione del legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 10 del Dm 406/98. 

Dovranno, inoltre, essere presentati:

  • il foglio notizie relativo alle categorie 2 o 3.
  • la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico.
  • l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria e del diritto d'iscrizione (riferito agli importi relativi alle categorie 2 o 3, a seconda se trattasi di rifiuti non pericolosi o pericolosi).
  • la documentazione relativa ai mezzi di trasporto attestante la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della normativa sull'autotrasporto nonché il possesso di idoneo titolo autorizzativo al trasporto di cose.
  • l'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneità dei mezzi in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. La perizia può essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale e deve essere conforme alle diposizioni di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 27 settembre 2000.
  • la certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria relativi alle categorie 2 o 3.

L'articolo 13 del Regolamento definisce la seguente procedura d'iscrizione:

  • Le Sezioni Regionali iscrivono le imprese in appositi elenchi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutta la documentazione prevista;
  • successivamente effettuano gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
  • Qualora venga riscontrato il mancato rispetto di tali presupposti, la Sezione regionale adotterà tutti i conseguenti atti di competenza, disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi a quanto richiesto nel termine stabilito dalla Sezione regionale, termine che non può superare i 60 giorni.

Va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 30, comma 17, del Dlgs 22/97 (che prevede che alla comunicazione di inizio di attività si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 241/90), non è ammessa la possibilità di conformarsi in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 c. p. (falso ideologico di privato in atto pubblico: 2 anni di reclusione), salvo che il fatto non costituisca reato più.


Ultimo aggiornamento 11.07.2013