Riconoscimento dell’Accreditamento dei verificatori ETS

Indice


1. Disposizioni di riconoscimento dell’accreditamento dei verificatori ETS 
2. Deliberazioni di riconoscimento dell’accreditamento dei verificatori ETS 
3. Registro degli organismi verificatori riconosciuti e decisioni di ritiro o sospensione
4. Mantenimento dell’accreditamento degli organismi verificatori

 

Courtesy translation in English of the Decision 24/2010 laying down provisions on the recognition of accredited verifiers and on the performance of the verification activity in Italy.

1. Disposizioni di riconoscimento dell’accreditamento dei verificatori ETS


 

Il Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE ha emanato la Deliberazione 24/2010 recante disposizioni per lo svolgimento dell’attività di verifica ETS e ricognizione dei riconoscimenti dell’attività di verifica.
 

L’Organismo verificatore presenta istanza di ammissione alla procedura di riconoscimento di accreditamento al Comitato, allegando la seguente documentazione:
 

a. domanda contenente:
    i. ragione sociale 
    ii. sede legale
    iii. struttura legale
    iv. ruolo del firmatario della domanda
    v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacità finanziarie;

b. la/le attività per le quali è richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all’Allegato 1 della Deliberazione 24/2010;

c. per i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) della Deliberazione 24/2010: l’accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento per l’attività di verifica prevista dalla Direttiva ETS;

d. un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell’organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la veridicità della documentazione presentata.

La richiesta di riconoscimento dell’accreditamento per lo svolgimento dell’attività di verifica delle emissioni degli operatori stazionari e aerei e delle tonnellate chilometro degli operatori aerei deve essere predisposta per mezzo del seguente formato standard: modulo per la presentazione della Domanda di riconoscimento dell’attività di verifica v1.2 (xls, 107 KB).
 

Il modulo è in formato Excel (.xls): si raccomanda di compilare il modulo e inviarlo nel medesimo formato, ovvero Excel e poi compresso (.zip). La domanda di riconoscimento verrà presa in considerazione esclusivamente se corredata da tutti gli allegati richiesti, i quali devono essere inviati contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento, in formato Pdf (.pdf) e poi compressi (.zip). La firma digitale può essere apposta direttamente sui file compressi.
 

Il modulo compilato e la relativa documentazione allegata devono essere inviati alla casella di posta elettronica: RAS.verificatori-ET@mase.gov.it con oggetto “Richiesta di rilascio del riconoscimento per lo svolgimento dell’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di cui all’art. 15 della Direttiva 2003/87/CE” sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
 

L'indirizzo e-mail  RAS.verificatori-ET@mase.gov.it è a disposizione degli organismi verificatori, per sottoporre quesiti inerenti alle problematiche riscontrate durante l’effettuazione della domanda di riconoscimento dell’accreditamento.
 

L'Autorità Competente risponde con una casistica di "Risposte frequenti" che verrà pubblicata nella presente pagina.
 

 

 

2. Deliberazioni di riconoscimento dell’Accreditamento dei verificatori ETS


 

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni di riconoscimento:
 

  • Il 12/10/2010 è stata emanata la Deliberazione 24/2010 recante ricognizione dei riconoscimenti degli organismi verificatori (allegato 4)
     
  • Il 04/02/2011 è stata emanata la Deliberazione 5/2011 recante il rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica comprendente il settore dell’Aviazione.
     
  • Il 09/05/2011 è stata emanata la Deliberazione 14/2011 recante il rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica comprendente il settore dell’Aviazione.
     
  • Il 09/08/2011 è stata emanata la Deliberazione 29/2011 recante il rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica. Integrazione dell’Allegato 1 della deliberazione n. 05/2011 del 4 febbraio 2011.
     
  • Il 18/10/2011 è stata emanata la Deliberazione 32/2011 recante il rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica. Integrazione dell’Allegato 1 della deliberazione n. 05/2011 del 4 febbraio 2011.

 

 

3. Registro degli organismi verificatori riconosciuti e decisioni di ritiro o sospensione


 

Il comitato predispone, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il registro contenente gli organismi verificatori riconosciuti per lo svolgimento dell’attività di verifica. All’interno del registro sono riportate le eventuali decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento.

 

 

4. Mantenimento dell’accreditamento degli organismi verificatori


 

Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli organismi verificatori a cui è stato rilasciato l’attestato di riconoscimento dell’accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori accreditati, inviano al Comitato una relazione sull’attività di verifica svolta ai fini della comunicazione delle emissioni annuali dell’anno precedente.

Il Comitato esamina la qualità e la completezza della relazione sull’attività di verifica svolta nonché della relazione sull’attività di verifica e dei rapporti sull’attività di verifica al fine di valutare l’operato degli organismi verificatori in termini di competenze dimostrate ed indipendenza. A tal fine, il Comitato può richiedere all’organismo di accreditamento nazionale che ha rilasciato l’accreditamento od all’organismo che ha rilasciato l’accreditamento, di fornire informazioni riguardo alle procedure e prescrizioni utilizzate per garantire la valutazione e il controllo continuo della competenza degli organismi verificatori che svolgono attività di verifica.
 

Nel caso in cui la valutazione riporti un esito negativo, il Comitato informa l’organismo verificatore interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento ed all’aggiornamento del registro dei verificatori.

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2011


Ultimo aggiornamento 30.08.2021