Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30 del 2013 per la gestione sistema UE-ETS

Indice


1. Introduzione al decreto ministeriale 25 luglio 2016;
2. Attività sottoposte al pagamento della tariffa e relativo importo;
3. Modalità di versamento delle tariffe;
4. Ritardato pagamento


 

1. Introduzione al decreto ministeriale 25 luglio 2016

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2016, n. 224, il Decreto 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.” (c.d. Decreto tariffe). Tale decreto disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che sono a carico dei soggetti interessati. Vengono stabilite inoltre in tale decreto le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori.

Sono disponibili le domande e risposte – FAQ – versione 1.3 (pdf, 316 KB) del 19/12/2016 relative alle modalità di attuazione del Decreto 25 luglio 2016.

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2. Attività sottoposte al pagamento della tariffa e relativo importo

Per le attività di cui all’art. 2 comma 1 del decreto tariffe, ogni anno gli operatori aerei amministrati dall’Italia ed i gestori, per ciascun impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra, versano una tariffa pari a 250,00 euro.

Per le attività di cui all’art. 3 comma 1 del decreto tariffe, gli operatori aerei amministrati dall’Italia ed i gestori, versano una tariffa pari a 250,00 euro.

Per le attività di cui all’art. 4 comma 1 del decreto tariffe, gli operatori aerei amministrati dall’Italia ed i gestori, per ciascun impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra, versano una tariffa pari a 62,00 euro, per ogni singola istruttoria.

Per le attività di cui all’art. 5 comma 1 del decreto tariffe, per le attività relative alla gestione del Registro dell’Unione ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 3013, le tariffe sono differenziate per tipologia di conto e pari a:

  • euro 180,00 per il conto deposito;
  • euro 360,00 per il conto personale di scambio;
  • euro 500,00 per i conti dei verificatori;
  • euro 1000,00 per i conti di piattaforma esterna.

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3. Modalità e termini di versamento delle tariffe

Per l'anno 2016, la tariffa di cui all’Art. 2 comma 1 deve essere versata entro trenta giorni a partire dalla data del 24 settembre u. s., secondo le modalità previste al comma 3 dello stesso articolo. A partire dal 2017, il versamento è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno con le medesime modalità. La comunicazione dell’avvenuto pagamento di tale tariffa da parte dei soggetti interessati deve avvenire avvenire attraverso il portale AGES-ETS, accessibile al link www.ets.minambiente.it.

Inoltre, per la comunicazione dell’avvenuto pagamento delle tariffe di cui all’art. 3, comma 3, all’art. 4 comma 3 e all’art. 5, comma 4, del decreto tariffe, si dovrà allegare la ricevuta di pagamento all’istanza presentata.

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4. Ritardato pagamento

In caso di ritardo nell’effettuazione dei versamenti previsti dal presente decreto, come previsto dall’art. 6, il gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alle scadenze stabilite dalle medesime disposizioni.

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Ultimo aggiornamento 20.01.2020