Verifica delle emissioni di gas serra e accreditamento dei verificatori

Indice


1. Accreditamento dei verificatori
2. Disposizioni in materia di verifica
3. Documentazione e link utili


 

1. Accreditamento dei verificatori

Il D.lgs. 30/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, stabilisce che le comunicazioni annuali delle emissioni, nonché le comunicazioni che implicano una assegnazione o una revisione dell’assegnazione di quote a titolo gratuito siano verificate da un verificatore accreditato. L’art. 35 del D.lgs. 30/2013 stabilisce che i verificatori siano accreditati da ACCREDIA, organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

ACCREDIA ha stabilito le procedure per l’accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, disponibili sui siti web:

http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=332&page=4&id_context=3808 

http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=327&page=4&id_context=2862 

I verificatori riconosciuti ad operare nel sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, trovano eventuali comunicazioni di ACCREDIA sul sito:

http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=331&page=36&IDCTX=3246&id_context=3246

Domanda di Accreditamento per Organismi di Verifica delle emissioni di gas ad effetto serra:

http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=330&page=5&id_context=2861 

Accredia ha pubblicato la lista dei verificatori che hanno presentato domanda di accreditamento entro il 1 settembre 2013 e che possono svolgere attività di verifica. Tale lista è disponibile alla pagina:

http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1347&areaNews=95>emplate=default.jsp

Tali Organismi di Verifica possono eseguire attività di verifica ETS nei settori oggetto della domanda di accreditamento, ma potranno emettere le dichiarazioni di verifica ETS solo dopo aver ottenuto l'accreditamento.

In deroga a quanto sopra gli Organismi di verifica che hanno presentato domanda di accreditamento per la verifica degli impianti c.d. "nuovi entranti" come definiti all’articolo 3 cc) del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., nonché delle informazioni inerenti la riduzione sostanziale di capacità di cui all’articolo 26 dello stesso decreto, e sono inseriti nella lista pubblicata da Accredia, possono svolgere attività di verifica e rilasciare il relativo attestato in assenza dell’accreditamento per tale settore fino al 31 marzo 2014.

Gli organismi che hanno ricevuto l’accreditamento sono visionabili nei seguenti stralci delle delibere di Accredia:

Delibera CSA AMB 27 02 2014 GHG (pdf, 58 KB)
Delibera CSA AMB 20 03 2014 GHG (pdf, 54 KB)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ACCREDIA tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: accredia.ets@accredia.it 

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2. Disposizioni in materia di verifica

Il D.lgs. 30/2013 e s.m.i., stabilisce i criteri per lo svolgimento dell’attività di verifica e rimanda per i dettagli alle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Quest’ultime sono state approvate dalla Commissione il 21 luglio 2012 con  Regolamento 600/2012 (AVR) .

In particolare:

  • per la verifica della comunicazione annuale delle emissioni  si rimanda al Capo II del Regolamento 600/2012 evidenziando in particolare che a seguito dello svolgimento dell’attività di verifica il verificatore rilascia al gestore una dichiarazione di verifica per ciascuna comunicazione verificata. La dichiarazione comprende almeno gli elementi di cui all’articolo 27 del Regolamento 600/2012 ed è predisposta utilizzando il seguente formato standardizzato approvato dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento 601/2012 (MRR). Il Comitato ETS ha approvato la deliberazione n. 43/2016 (pdf, 145 KB) recante “Approvazione del modello di dichiarazione di verifica nel caso di verifica della comunicazione delle emissioni”. Tale delibera prevede un aggiornamento del modello di dichiarazione di verifica della comunicazione delle emissioni approvato dal Climate Change Committee (CCC):

          La dichiarazione di verifica deve essere sottoscritta dal verificatore con firma digitale.

  • Per la verifica dei dati necessari per l’assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti come definiti all’articolo 3 cc) del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., nonché delle informazioni inerenti la riduzione sostanziale  di capacità di cui all’articolo 26 dello stesso decreto, il verificatore svolge l’attività di verifica conformemente alla prescrizioni di cui all’articolo 8 della Decisione 2011/278/UE  e della linea Guida n. 4 : "Verifica dei dati relativi alle NIMs" e della linea Guida n. 7  "Nuovi entranti e chiusure". Il verificatore accreditato rilascia al gestore un attestato contenente il parere di verifica redatto sulla base dei principi minimi di cui alla linea Guida n. 4. Fino all’approvazione di un formato armonizzato a livello comunitario, il verificatore redige l’attestato in forma libera.
    L’attestato di verifica deve essere sottoscritto dal verificatore con firma digitale.

Informazioni utili riguardo alle modalità di acquisizione della firma digitale basata su un certificato qualificato sono reperibili alla pagina web del DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori.

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3. Documentazione e link utili

Si riportano di seguito le linee guida elaborate dalla Commissione Europea per assicurare un’attuazione armonizzata del Regolamento 600/2012 (AVR).

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Ultimo aggiornamento 13.01.2020