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Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato:

Il decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ha previsto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che riconosce a “chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato decreto, “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5 bis” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016).

La disciplina in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013 è stata modificata dal decreto legislativo n. 97/2016.

 

Per effetto delle suddette modifiche, occorre distinguere tra le seguenti tipologie di accesso:

ACCESSO CIVICO (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Chiunque può richiedere, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. La richiesta va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ACCESSO GENERALIZZATO (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del predetto D.Lgs. n. 33/2013. La richiesta va presentata alla Direzione Generale/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti

ACCESSO DOCUMENTALE (Legge n. 241/1990)
Hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia di “documenti amministrativi” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale é chiesto l’accesso.

REGISTRO DEGLI ACCESSI (Linee guida Anac-delibera n. 1309/2016)
Il Registro contiene l’elenco delle richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione. Il registro è funzionale alla corretta efficiente gestione delle richieste di accesso, nonché al monitoraggio e al controllo delle procedure stesse.

ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO E DELL’ACCESSO GENERALIZZATO
Si forniscono a tutte le Strutture ministeriali responsabili degli adempimenti in materia di accesso civico, nelle materie di rispettiva competenza e al fine di evitare comportamenti disomogenei tra le stesse, le necessarie indicazioni operative per l’esercizio del diritto di accesso civico.

Le istanze di “accesso civico” (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013) devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, e non richiedono motivazione;

Le domande di “accesso civico” come sopra individuate (casi di omissione di pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni o documenti) vanno presentate esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione all’indirizzo di posta elettronica “trasparenza@pec.minambiente.it” ovvero presentate a mezzo posta, fax o direttamente presso il suo Ufficio.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà ad inoltrare la richiesta alla struttura ministeriale di livello dirigenziale generale competente, la quale provvederà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni, a pubblicare i dati, le informazioni o i documenti obbligatori mancanti e a fornire risposta al richiedente, comunicandogli l’avvenuta pubblicazione sul sito ovvero, se i dati risultano già pubblicati, il relativo collegamento ipertestuale, e ne informa contestualmente il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Le istanze di “accesso generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, e non richiedono motivazione;

Le domande di “accesso generalizzato” vanno presentate direttamente alla Direzione Generale/ Ufficio che detiene i dati o i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, o che ha la competenza sulle commissioni, organismi, collegi a qualsiasi titolo operanti presso la struttura e che detengono i dati richiesti.

Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata intestata alla Direzione Generale o Ufficio competente, ovvero presentate a mezzo posta, fax o direttamente presso gli Uffici.

L’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata sono rinvenibili sul sito ministeriale: /pagina/telefono-e-posta-elettronica.

Qualora la richiesta di “accesso generalizzato” contenga in indirizzo più strutture ministeriali, sarà cura di ciascuna struttura in indirizzo comunicare tempestivamente alle altre che non è competente sulla domanda in quanto non detiene i dati o documenti richiesti.

Qualora i medesimi dati o documenti oggetto della richiesta di “accesso generalizzato” siano contemporaneamente detenuti, in tutto o in parte, da più strutture ministeriali, sarà cura del Responsabile della  Prevenzione della Corruzione coordinare  prontamente le strutture detentrici del medesimo dato o documento, al fine di decidere quale struttura  tratterà la richiesta di accesso procedendo conseguentemente al rilascio degli stessi, con conseguente  onere di individuazione di eventuali controinteressati. 

La risposta della Direzione competente o incaricata al richiedente l’accesso dovrà essere inviata sempre per conoscenza anche al Responsabile della  Prevenzione della Corruzione. Il rilascio di copia dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti cartacei o su altri sistemi di riproduzione (CD, chiavetta USB etc…) così come stabilito dal decreto ministeriale 121/GAB del 28.06.2012.

 Si ricorda che il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con provvedimento espresso e motivato. I termini sono sospesi in caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla normativa, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente potrà attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Di seguito si pubblica l’elenco dei procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale.

Registro accessi 2020 - 2021-2022 - 2023

Modulo richiesta di accesso civico

Modulo accesso civico generalizzato 

Informativa accesso civico

 

 


Ultimo aggiornamento 03.04.2024