RoHS - Modificato l’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

Pubblicato il decreto che modifica l'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Roma, 8 settembre 2022 - Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto 4 agosto 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica in attuazione delle direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284 e (UE) 2022/287 del 13 dicembre 2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modificano in più punti l’allegato III della direttiva 2011/65.

Il decreto modifica l’allegato III del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27, in cui sono elencate le applicazioni che beneficiano di un'esenzione dalla restrizione riguardo l'uso delle sostanze pericolose di cui all'articolo 4, comma 1, dello stesso Decreto legislativo.

In particolare, sono introdotte e modificate le restrizioni all’uso del mercurio nelle lampade indicate nello stesso decreto al fine di consentire una realistica adesione da parte del mondo imprenditoriale all’attuazione della norma. Esse sono volte a rendere possibile un progressivo adeguamento della produzione e alla necessaria fase di ricerca scientifica utile alla sostituzione del mercurio ad oggi impiegato nella fabbricazione di tali lampade. Le esenzioni previste sono coerenti con il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e non indeboliscono la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

Il decreto allinea le modifiche e le aggiunte apportate dalle direttive delegate e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

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Ultimo aggiornamento 08.09.2022