Il riutilizzo acque reflue affinate

Una preziosa misura di economia circolare

Recepire efficacemente le indicazioni dell’ Europa e adeguarle alle esigenze dei territori, realizzando misure, programmi ed azioni utili ad allinearsi con gli obiettivi della transizione ecologica anche attraverso l’integrazione dell’impostazione normativa attuale è prioritario per trainare l’Italia verso lo scenario odierno che ci vede coinvolti in un processo che punta a favorire un nuovo modello economico e sociale, sviluppato per riformulare radicalmente il modo in cui le risorse del pianeta vengono sfruttate. Nell’ambito di una più fattiva e partecipata economia circolare, tra le misure che il nostro Paese sta mettendo in atto possiamo segnalare la pratica del Riutilizzo delle acque reflue affinate.

La pratica del Riutilizzo è una misura di economia circolare che il nostro Paese attua da tempo ed è disciplinata dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 ("Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue")

Con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, sono stati definiti per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque c.d. di recupero, ossia le acque reflue trattate e affinate, per scopi agricoli.

Attualmente il nostro Paese sta intervenendo sul piano normativo al fine di produrre un nuovo regolamento che differenziandosi per svariati profili dal testo del 2003 (ambito di applicazione e destinazioni d’uso, introduzione dell’approccio basato sulla gestione del rischio, categorie di soggetti responsabili, diversa tipologia di approccio ai fini della verifica di qualità delle acque) favorisca una maggiore diffusione di tale pratica nel nostro Paese.

In data 14.04.2023, è stato pubblicato nella G.U. il decreto legge n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto alla scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” (convertito in L. n. 68 del 13.06.23), nel quale, all’art.7, comma 1, si prevede che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti già in esercizio sia autorizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 e fino al 31 dicembre 2023, dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, nel rispetto delle prescrizioni di qualità stabilite nell’allegato A del decreto stesso. Vige pertanto un regime semplificato transitorio di autorizzazione per gli impianti di depurazione già in esercizio, che intendono realizzare attività di riutilizzo ai fini irrigui in agricoltura.

Il Regolamento europeo introduce l’approccio alla valutazione e della gestione del rischio, obiettivo di questo Dicastero è estendere tale approccio anche al riutilizzo delle acque industriali e di quelle fuori fognatura pubblica, favorendo al massimo stoccaggio e distribuzione delle acque affinate per il riutilizzo anche per fini civili, ambientali e industriali.
 

 


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Ultimo aggiornamento 05.02.2024