SII - Tariffa sociale

A livello nazionale, alle utenze domestiche residenti che versano in documentato stato di disagio economico sociale è garantito l’accesso gratuito ad un quantitativo minimo pro-capite tramite un bonus idrico. Il quantitativo minimo vitale è stato fissato in 50 litri/abitante/giorno, 10 litri in più rispetto al limite indicato dall’OMS di 40 litri/abitante/giorno di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e a tutela della dignità della persona.

Sin dal 2016 l’Italia ha avviato una politica nazionale finalizzata a garantire in maniera omogenea a livello nazionale l’accesso all’acqua a tutti i cittadini senza discriminazione, con particolare riguardo al sostegno delle utenze deboli. In particolare, con DPCM del 13 Ottobre 2016 (su proposta del MATTM, di concerto con il MISE e il MEF) in attuazione al disposto dell’art. 60 della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale) è stata disciplinata la tariffa sociale e, in attuazione al disposto dell’art. 61 della L. 221/2015, con DPCM 29 agosto 2016 (su proposta del MATTM, di concerto con il MISE e il MEF) sono state emanate disposizioni sul contenimento della morosità. Grazie a tali provvedimenti, l’Italia si colloca tra le esperienze più strutturate per assicurare in concreto l’esercizio del diritto di accesso all’acqua, contemperandolo con il rispetto dei principi comunitari.

Il decreto sulla tariffa sociale definisce i criteri per consentire l’accesso a un quantitativo minimo di acqua a tutela della dignità della persona, senza trascurare la tutela della risorsa idrica. Lo scopo finale è quello di sostenere le utenze domestiche residenti disagiate attraverso strumenti tariffari idonei che diano accessibilità al quantitativo minimo di acqua fissato in 50 litri abitante giorno e, al contempo, siano in grado di garantire il rispetto del principio del “chi inquina paga” e del principio della copertura dei costi sanciti dall’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE. La soluzione assicura infatti il rispetto della sostenibilità sociale con quella economica e ambientale.

Il decreto, attraverso l’introduzione di un bonus idrico, garantisce l’accesso gratuito al quantitativo minimo vitale alle sole utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale (misurabile attraverso l’indicatore ISEE, la cui soglia è stata definita da ARERA in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati), mentre assicura a tutte le altre utenze domestiche residenti l’accesso a tale quantitativo minimo attraverso l’applicazione di tariffe agevolate. La disciplina adottata affronta il problema dell’affordability a livello nazionale, evitando il proliferare di approcci e interventi tra loro non coordinati, pur meritevoli, messi in campo in questi anni a livello locale, in modo da assicurare una disciplina univoca e solidaristica complessiva e non lasciata alle diverse sensibilità, scongiura disparità di trattamento tra territori, consente di monitorarne a livello nazionale l’impatto e rappresenta una soluzione concreta alle esigenze delle utenze più deboli. L’onere del costo dell’erogazione d’acqua gratuita alle utenze disagiate e a tariffe agevolate è coperto attraverso meccanismi endotariffari. Ovvero, attraverso un meccanismo solidaristico implicito nella progressività tariffaria i cui costi del bonus idrico vanno a gravare sui consumi eccedenti determinati scaglioni.

ARERA, nell’ambito delle competenze ad essa spettanti, ha provveduto con delibere a disciplinare i criteri applicativi delle disposizioni di cui al DPCM del 2016 sulla tariffa sociale (Link: https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm).

 


Ultimo aggiornamento 10.01.2024